Esiste un bonus di sicuro rilievo che è il bonus acquisto prima casa, e di seguito ne parleremo con riferimento alla sua applicazione nei confronti dei residenti all’estero. Proprio su questa agevolazione vi sono importanti aggiornamenti che scattano da metà giugno, a seguito di quanto previsto con il varo del decreto legge n. 69 del 2023.
Di fatto abbiamo novità che attengono ai soggetti che spostano la propria residenza in un paese straniero: oggetto del bonus è l’acquisto prima casa, ed a cambiare sono le condizioni di spettanza.
Ecco quali sono le novità a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 13 giugno del Dl 69/2023. I dettagli.
Cosa cambia per il bonus acquisto prima casa residenti all’estero
Il decreto-legge n. 69 include disposizioni e regole urgenti per l’esecuzione di obblighi che scaturiscono da atti di matrice UE e da procedure di infrazione e pre-infrazione che riguardano il nostro paese. In quanto contenuto nel decreto troviamo anche le novità in tema di agevolazione o bonus acquisto prima casa per i cittadini italiani che vanno a vivere all’estero, spostando ovviamente la residenza.
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In particolare, all’articolo 2 del decreto legge n. 69 – avente il titolo ‘imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075’ – troviamo infatti espressamente scritto che al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (DPR n. 131 del 1986) alla tariffa allegata allo stesso decreto (parte prima, all’articolo 1, nota II-bis), comma 1, lettera a), le parole “se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano” siano sostituite dalle quelle che seguono:
se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.
Semplificando, grazie al varo del decreto citato cambiano così le condizioni necessarie ad accedere al beneficio del bonus acquisto prima casa per coloro che si trasferiscono all’estero e attengono alla permanenza nel nostro paese per almeno 5 anni, come pure ala collocazione della casa, che è legata alle origini del beneficiario e alla sua residenza o attività prima della partenza per l’estero. Di fatto dunque cambiano le condizioni di spettanza del bonus cui stiamo facendo riferimento.
Come funziona l’agevolazione
Come spiega il sito web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, le agevolazioni o bonus acquisto prima casa permettono di versare imposte ridotte sull’atto di compravendita di un’abitazione, laddove ricorrano determinate condizioni. In sintesi le cose stanno nei termini seguenti:
- il cittadino che compra da un privato (o da un’azienda che vende in regime di esenzione Iva) deve pagare un’imposta di registro del 2%, e non del 9%, sul valore catastale della casa che acquista, invece le imposte ipotecaria e catastale sono versate ciascuna nella misura fissa di 50 euro;
- se invece il cittadino compra da un’impresa con vendita soggetta a Iva, dovrà pagare l’imposta sul valore aggiunto (Iva), quantificata sul prezzo della cessione, corrispondente al 4% invece che al 10%. In detta ipotesi le imposte di registro, catastale e ipotecaria sono versate nella misura fissa di 200 euro ognuna.
Dette imposte sono applicate all’atto di acquisto dell’abitazione e se è vero che la legge fissava alcune deroghe alle condizioni di applicabilità del bonus acquisto prima casa per i soggetti trasferiti all’estero (precedente lett. a) della nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR del 1986 sopra citato), oggi il citato decreto pubblicato recentemente in GU – al suo art. 2 – aggiorna la normativa inserendo una nuova regola, sulla scorta di cui se il compratore della prima casa si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o esercitato la propria attività nel nostro paese per almeno un quinquennio, per accedere all’agevolazione in oggetto occorre che l’immobile acquistato sia situato:
- nel comune di nascita;
- oppure in quello in cui aveva la residenza o esercitava la propria attività prima del trasferimento.
Conclusioni
Sintetizzando, da mercoledì 14 giugno – data di entrata in vigore del DL n. 69 – colui che si trasferisce in un paese straniero per motivi di lavoro, potrà aver diritto al beneficio o bonus prima casa sull’acquisto nel nostro paese, di un’abitazione di categoria catastale differente da A/1, A/8 o A/9 laddove ne ricorrano le condizioni appena viste.
Ricordiamo infine che il DL 69/2023, che ha introdotto dette novità in tema di bonus acquisto prima casa residenti all’estero, dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni – e vale a dire entro il 12 agosto prossimo.
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