Come si calcolano le ferie maturate e dove si trovano in busta paga? Queste sono alcune fra le domande più frequenti in merito a questo argomento. Partiamo dal presupposto che le nel diritto del lavoro italiano le ferie sono giornate di riposo costituzionalmente garantite e hanno la funzione di consentire al dipendente il recupero delle energie psico-fisiche e di dedicarsi alla propria vita privata. La loro maturazione è prevista dalla legge lasciando però alla contrattazione collettiva la possibilità di intervenire con condizioni di maggior favore.
Dal momento che le ferie maturano per ogni mese di rapporto è interesse del dipendente conoscere periodicamente l’ammontare delle ore o giorni di riposo maturate e di cui può pertanto godere. Per farlo, è necessario sapere in quale parte del cedolino paga è indicato il valore delle ferie maturate, quelle fruite e quelle ancora spettanti al dipendente.
Analizziamo la questione nel dettaglio.
Quante ferie maturano in un anno
Per legge (Dlgs. n. 66/2003) ogni dipendente in un anno di lavoro matura non meno di quattro settimane di ferie. I singoli contratti collettivi possono intervenire prevedendo condizioni di maggior favore come un numero superiore di ferie.
Le regole sulla maturazione delle ferie vengono definite dai CCNL che possono fissare condizioni diverse a seconda dell’anzianità di servizio o della qualifica contrattuale (operai e impiegati).
I CCNL possono esprimere l’ammontare delle ferie maturabili in giorni o ore.
Per calcolare il numero di ferie che il dipendente matura ogni mese si assume il valore annuo e lo si divide per 12. Il risultato dev’essere poi moltiplicato per i mesi di rapporto tenendo presente che le frazioni di almeno 15 giorni di calendario permettono di maturare una quota intera di ferie.
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Facciamo l’esempio di un dipendente che maturi 160 ore all’anno di ferie equivalenti a:
160 / 12 = 13,33 ore di ferie per ogni mese di rapporto.
Supponiamo che il dipendente venga assunto il 14 giugno 2018. A dicembre 2018 avrà maturato 7 quote mensili di ferie, compresa quella di giugno 2018 perché il periodo è stato superiore a 15 giorni di calendario. Il saldo sarà pari a:
13,33 * 7 = 93,31 ore di ferie.
Maturazione in caso di assenze
Cosa accade se il dipendente si assenta dal lavoro? Matura comunque la quota mensile di ferie? Esistono assenze che non interrompono la maturazione delle ferie. Ad esempio:
- Maternità obbligatoria;
- Malattia;
- Ferie;
- Permessi per disabili o loro familiari;
- Infortunio.
E’ esclusa invece la maturazione delle ferie in caso di assenza per sciopero, malattia del bambino o maternità facoltativa.
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Pensiamo al dipendente che nel mese di marzo 2019 si sia assentato per malattia dal 3 al 25. Questi maturerà comunque la quota mensile di ferie.
Ferie maturate in busta paga
L’ammontare delle ferie maturate è evidenziato sia nel Libro unico del lavoro (LUL) che nel cedolino paga. In entrambi i documenti, le ore di ferie vengono distinte in:
- Ferie residue al 31 dicembre dell’anno precedente;
- ” maturate nell’anno corrente;
- ” godute nell’anno corrente;
- ” residue alla fine del mese di riferimento del LUL / cedolino.
Facciamo l’esempio di un dipendente assunto in data 1 novembre 2018 che legge la busta paga di giugno 2019. Da contratto collettivo matura 12 ore di ferie al mese.
Ferie residue al 31 dicembre dell’anno precedente
Nel 2018 non ha fatto nemmeno un’ora di ferie di conseguenza il suo residuo al 31 dicembre 2018 sarà di 24 ore. Questo valore sarà riportato nella busta paga e nel LUL di giugno sotto la voce “Ferie residue anno precedente”.
Ferie maturate
Il valore “ferie maturate nell’anno corrente” tiene conto delle ore di ferie maturate da gennaio al mese di riferimento della busta paga. Nell’esempio in questione la voce sarà valorizzato con 72 ore equivalenti a 12 (ore di ferie maturate al mese) * 6 mesi (gennaio – giugno).
Ferie godute nell’anno corrente
La voce “ferie godute nell’anno corrente” riporta le ore di ferie godute da gennaio al mese di competenza del cedolino. Nel nostro esempio, ipotizziamo che il dipendente abbia goduto di 35 ore di ferie.
Ferie residue
Il campo “ferie residue” è l’equivalente del saldo delle ore di ferie al termine del mese di riferimento della busta paga. Nell’esempio il campo “ferie residue” sarà il risultato di:
- Ferie residue al 31 dicembre dell’anno precedente: +24
- ” maturate nell’anno corrente: +72
- ” godute nell’anno corrente: -35
- ” residue = +61
Di conseguenza, al 30 giugno 2019 il dipendente avrà un saldo ferie positivo pari a 61 ore.
Ferie saldo negativo
Naturalmente può accadere che il saldo ferie al 31 dicembre dell’anno precedente sia negativo. Riprendendo il caso del dipendente assunto il 1 novembre 2018, questi potrebbe aver goduto di 36 ore di ferie a fronte di una maturazione pari a 24. In questo caso, lasciando gli altri valori inalterati il valore delle ferie residue al 30 giugno 2019 sarà pari a:
- Ferie residue al 31 dicembre dell’anno precedente: -12
- ” maturate nell’anno corrente: +72
- ” godute nell’anno corrente: -35
- ” residue = +25
Pensiamo anche all’ipotesi che nel 2019 il dipendente abbia goduto di un numero di ore di ferie superiore rispetto a quelle maturate, ad esempio 80 a fronte di 72. In questo caso il residuo al 30 giugno 2019 sarà negativo:
- Ferie residue al 31 dicembre dell’anno precedente: -12
- ” maturate nell’anno corrente: +72
- ” godute nell’anno corrente: -80
- ” residue = -20
Ferie saldo positivo o negativo le conseguenze retributive
Un saldo ferie positivo o negativo ha conseguenze retributive diverse in caso di cessazione del rapporto. Come sappiamo, le ore di ferie non possono essere liquidate in busta paga senza che il dipendente goda dei corrispondenti periodi di riposo.
Unica eccezione è quindi la cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso, il saldo ferie positivo viene liquidato in busta paga mentre quello negativo trattenuto.
Prendiamo l’esempio precedente e ipotizziamo che il dipendente cessi il 30 giugno 2019 con un saldo positivo pari a 61 ore. La sua retribuzione oraria lorda è di 9,50 euro. In questo caso il cedolino di giugno 2019 sarà composto da:
Retribuzione mensile lorda: euro 1.850,00
Ferie non godute al 30 giugno 2019: 9,50*61 ore = euro 579,50 +
Totale competenze: euro 2.429,50
Dal totale competenze devono essere naturalmente sottratti i contributi INPS a carico del dipendente e l’IRPEF.
Al contrario, il saldo negativo dev’essere trattenuto. Riprendendo l’esempio del dipendente che cessa il 30 giugno 2019 ipotizziamo un saldo negativo di 20 ore. In questo caso il cedolino di giugno 2019 sarà così formato:
Retribuzione mensile lorda: euro 1.850,00
Ferie godute in eccesso al 30 giugno 2019: 9,50*20 ore = euro 190,00 –
Totale competenze: euro 1.660,00