Una recentissima pronuncia della Corte Costituzionale viene incontro alle esigenze genitoriali dei lavoratori con figli piccoli, che chiedano di essere temporaneamente trasferiti. Ci riferiamo alla sentenza n. 99, depositata martedì 4 giugno 2024, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di parte di un articolo del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità.
In che modo la Consulta ha di fatto esteso il margine di tutela a favore dei dipendenti con figli? Come la sentenza in oggetto incide sulle regole in materia di trasferimento temporaneo del lavoratore o della lavoratrice? Scopriamo insieme i contenuti di una sentenza, che mira a facilitare la ricomposizione dei nuclei familiari nei primi anni di vita dei bambini, periodo cruciale per lo sviluppo affettivo e sociale. I dettagli.
Incostituzionale la limitazione al trasferimento limitata nella regione o provincia di lavoro dell’altro genitore
Una lavoratrice del pubblico impiego, madre di un figlio di età inferiore ai tre anni, aveva impugnato giudizialmente la decisione con la quale l’ente datore di lavoro aveva rigettato la sua domanda di trasferimento temporaneo dalla sede di Firenze (in cui lavorava) a quella di Napoli (città di residenza della sua famiglia), poiché il marito lavorava in Molise.
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Di seguito, il Consiglio di Stato, investito del caso, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 42˗bis, comma 1, del d. lgs. 151/2001 – il citato Testo unico. Su queste ultime si è pronunciata la Consulta con la sentenza depositata il 4 giugno.
Il provvedimento è di assoluto rilievo perché tiene conto della primarietà dell’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e dell’uguaglianza dei genitori nel ruolo di cura della prole.
Basti pensare all’art. 30 della Costituzione secondo cui:
è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
oppure all’art. 31 Cost. per il quale:
la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo
Da parte del legislatore va favorita la ricomposizione dei nuclei familiari che abbiano bambini piccoli, qualora i genitori – per motivi di lavoro – si trovino a vivere separati. Ecco perché, in ragione di ciò, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 99, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42˗bis, comma 1, del d. lgs. n. 151 del 2001 – il citato Testo unico sulla tutela della maternità e della paternità – nella parte nella quale prevede che il trasferimento temporaneo del lavoratore del pubblico impiego, avente figli minori fino a tre anni di età, possa essere effettuato verso una sede di servizio localizzata nella stessa provincia o regione in cui l’altro genitore svolge la propria attività lavorativa, invece che:
ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa.
La violazione dell’art. 3 della Costituzione
Il citato Testo unico non risultava in linea con quanto sancito dalla Costituzione. Considerati anche gli articoli sopra richiamati, i giudici hanno in particolare dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo, per contrasto con l’art. 3.
In esso infatti si afferma il principio di uguaglianza dei cittadini e che:
è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
La mera possibilità di trasferimento temporaneo nella provincia o regione nella quale lavora l’altro genitore consiste in una limitazione che non assicura adeguata protezione in favore di quei nuclei familiari, in cui ambo i genitori lavorano in regioni distinte da quella nella quale è stata fissata la residenza familiare. Si ricorda altresì che la scelta di quest’ultima deve sempre salvaguardare le esigenze di ambo i coniugi e quelle preminenti della serenità della famiglia (Cass. sez. I, n. 24574/2008).
In estrema sintesi, è stato ritenuto non ragionevole, e in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, mantenere la restrizione sopra accennata.
Trasferimento temporaneo e modalità di svolgimento del lavoro
La pronuncia della Consulta, peraltro, tiene conto delle recenti trasformazioni tecnologiche che hanno riguardato sia le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative (smart working), sia i sistemi di trasporto.
Non a caso la Corte usa queste parole:
in virtù di tali trasformazioni, la disposizione censurata, nel consentire l’assegnazione temporanea del dipendente pubblico solo ad una sede che si trova nella provincia o regione in cui lavora l’altro genitore, non assicura una tutela adeguata in favore di quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quelle in cui è stata fissata la residenza familiare: situazione che, nella realtà, è divenuta sempre meno rara.
Ed anzi:
In relazione a tali casi, appare rispondente alla finalità dell’istituto consentire almeno a uno dei genitori di lavorare, sia pur nel primo triennio di vita del minore, in una sede che si trova nella regione o nella provincia in cui è stata fissata la residenza della famiglia e, quindi, in cui è domiciliato il minore (ai sensi dell’art. 45, comma secondo, del codice civile).
Secondo la Corte costituzionale, un simile ampliamento del terreno di applicazione dell’istituto del trasferimento temporaneo, oltre ad essere coerente con l’obiettivo di tutela della famiglia e di sostegno all’infanzia, appare adeguato all’esigenza di proteggere la più ampia autonomia dei genitori nelle scelte riguardanti la definizione dell’indirizzo familiare.
D’altronde come indica l’art. 144 Codice Civile, i coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia, secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
Conclusione
In conclusione, la recente sentenza della Corte Costituzionale rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento delle esigenze familiari dei dipendenti pubblici. La possibilità di ottenere un trasferimento temporaneo vicino alla propria residenza, quando si hanno figli fino a tre anni, non solo offre un supporto significativo alle famiglie, ma promuove anche un equilibrio tra vita lavorativa e vita privata.
Questa decisione sottolinea l’importanza di politiche più flessibili e sensibili alle esigenze dei lavoratori, confermando l’impegno delle istituzioni verso il benessere dei cittadini, della famiglia e della genitorialità.