L’Inps ha recentemente rilasciato la circolare 137 del 17 settembre 2021, con la quale ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di calcolo del contributo NASpI, anche conosciuto come ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi 31-35, L. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 250, L. 228/2012.
Il contributo ASpI (ora NASpI), come recita la norma, è pari al “41% del massimale mensile di ASpI (oggi NASpI) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”; pertanto per il calcolo esatto dell’importo dovuto, è necessario prioritariamente determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato. Le regole da applicare per il computo dell’anzianità del dipendente sono quelle esposte al paragrafo 3.1 della circolare Inps n. 40/2020.
Calcolo contributo NASpI
Il ticket NaspI si calcola infatti in proporzione ai mesi di anzianità del lavoratore, nel limite massimo di 36 mesi. L’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro, per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro per un massimo di 36 mesi.
Il massimale mensile viene specificato annualmente dall’INPS con apposita circolare (qui l’importo del Ticket Licenziamento 2021). Ricordiamo infine che per il computo delle mensilità non conta l’orario di lavoro, pertanto part-time e tempo pieno verranno calcolati allo stesso modo.
Esempio calcolo ticket licenziamento (prima della circolare 137/2021 INPS)
Qui di seguito un esempio di calcolo del contributo NASpI con importi aggiornati al 2021.
Considerato che per il 2021 il massimale è pari ad euro 1.227,55, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale è dovuto un contributo di:
- 1.227,55 * 41% = 503,30
- Per chi ha un’anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a:
- 503,30 * 3 = 1.509,90
- Se il rapporto ha avuto una durata inferiore all’anno il contributo è riproporzionato in mesi:
- 503,30 / 12 = 41,94 euro mensili
Ricalcolo del ticket licenziamento dopo la Circolare INPS 137/2021
Alla luce di questa circolare INPS la base di calcolo del Ticket licenziamento è più alta in quanto non si dovrà prendere non alla retribuzione imponibile (1227,55 €), ma al massimale di NASpI, che per il 2021 è fissato in euro 1.335,40.
Pertanto i calcoli aggiornati comportano un aumento del contributo NASpI dovuto dall’azienda, correggendo l’esempio di calcolo di cui sopra come segue:
- 1.335,40 * 41% = 547,51
- Per chi ha un’anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a:
- 547,51 * 3 = 1642,53
- Se il rapporto ha avuto una durata inferiore all’anno il contributo è riproporzionato in mesi:
- 547,51 / 12 = 45,62 euro mensili
L’Inps quindi modifica quanto precedentemente riportato nei messaggi n. 4441/2015 e 594/2018. Il nuovo ticket licenziamento 2020 e 2021 ammonta quindi a € (1.335,40 * 41%) = € 547,51 annuali, pari a € 1.642,53 per il triennio di anzianità. Un incremento di ben 132,66 euro per ciascun contributo NASpI con anzianità di almeno tre anni rispetto al vecchio calcolo; somma che il datore di lavoro sarà tenuto a versare.
Ticket NASpI licenziamenti collettivi
La circolare offre anche alcuni esempi di calcolo del contributo e si sofferma in particolare sulle ipotesi di calcolo nei licenziamenti collettivi.
L’importo del contributo nelle ipotesi di licenziamento collettivo, specifica l’INPS, è determinato utilizzando per ogni singolo lavoratore i criteri sopraesposti e considerando altresì:
- se la dichiarazione di eccedenza del personale, prevista dalla procedura di licenziamento collettivo, abbia formato o meno oggetto dell’accordo sindacale. In caso non sia stata oggetto di accordo, dal 1° gennaio 2017 il contributo è moltiplicato per 3 volte (cfr. l’art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012);
- se l’azienda che ha intimato il licenziamento collettivo rientra nel campo di applicazione della CIGS ed è quindi tenuta alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria. In tal caso dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, l’aliquota percentuale del ticket di licenziamento è innalzata all’82%. Sono esclusi dall’innalzamento dell’aliquota i licenziamenti collettivi la cui procedura sia stata avviata entro il 20 ottobre 2017, ancorché le interruzioni del rapporto di lavoro siano avvenute in data successiva al 1° gennaio 2018.
Ticket NASpI durante il blocco dei licenziamenti
Infine l’INPS ricorda l’ipotesi di risoluzione incentivata per adesione del lavoratore a seguito di accordo collettivo aziendale durante il periodo di blocco dei licenziamenti. In tal caso il datore di lavoro è tenuto al versamento del ticket di licenziamento in quanto vi è il riconoscimento dell’indennità NASpI al lavoratore che vi aderisce.
Anche in questo caso il contributo è dovuto nella misura pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi 3 anni.
Massimale ASpI e NASpI
L’INPS si sofferma poi sul massimale ASpI e NASpI riportando una tabella riassuntiva degli importi stabiliti negli anni.
Anno | Circolare INPS | Retribuzione imponibile | Massimale |
2013 (ASpI) | 14/2013 | 1.180,00 | 1.152,90 |
2014 (ASpI) | 12/2014 | 1.192,98 | 1.165,58 |
2015 (ASpI) | 19/2015 | 1.195,37 | 1.167,91 |
2015 (NASpI) | 94/2015 | 1.195,00 | 1.300,00 |
2016 (NASpI) | 48/2016 | 1.195,00 | 1.300,00 |
2017 (NASpI) | 36/2017 | 1.195,00 | 1.300,00 |
2018 (NASpI) | 19/2018 | 1.208,15 | 1.314,30 |
2019 (NASpI) | 5/2019 | 1.221,44 | 1.328,76 |
2020 (NASpI) | 20/2020 | 1.227,55 | 1.335,40 |
2021 (NASpI) | 7/2021 | 1.227,55 | 1.335,40 |
Contributo ASpI / NASPI versato in misura maggiore o minore di quella dovuta
L’INPS conclude dicendo che da recenti controlli è emerso che la modalità di calcolo del contributo del ticket di licenziamento, nel corso degli anni, non è sempre avvenuta correttamente da parte dei datori di lavoro.
Questo comporta che alcune aziende hanno versato importi maggiori di quelli dovuti nei casi di interruzioni di rapporto di lavoro avvenute durante la vigenza dell’ASpI. Invece per le interruzioni dei rapporti di lavoro avvenute a decorrere dal 1° maggio 2015, data di istituzione della NASpI, il contributo versato risulta in taluni casi di importo inferiore a quello dovuto.
Tenuto conto di quanto esposto e rappresentato, con apposito successivo messaggio l’INPS fornirà le indicazioni per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione della presente circolare.
Circolare INPS numero 137 del 17-09-2021
Ecco il testo completo della circolare in oggetto.
Circolare INPS numero 137 del 17-09-2021 (104,9 KiB, 1.493 hits)