Come funziona la tassazione del TFR? E come si calcola il TFR netto? Lo scopo del Trattatamento di Fine Rapporto, come si evince dal termine stesso, è quello di garantire al lavoratore dipendente una somma di denaro maturata durante l’intero rapporto di lavoro, ma erogata solo al momento della cessazione (eccezion fatta per le ipotesi di anticipazione).
Si parla in questo caso di “retribuzione differita”. Se il TFR è mantenuto in azienda e non versato alla previdenza complementare, ogni mese matura una somma che anziché essere corrisposta al dipendente viene accantonata in un apposito conto individuale. E così via per tutti i mesi di lavoro fino alla cessazione del rapporto.
Trattandosi di un elemento diverso dalla retribuzione ordinaria, cambiano anche le modalità di tassazione. Vediamo nel dettaglio come si calcola l’IRPEF sul TFR.
TFR: quota capitale e rivalutazione
Il TFR si compone di due elementi:
- Quota capitale;
- Rivalutazione.
Il primo è l’equivalente della somma degli accantonamenti mensili, ottenuti dividendo la retribuzione utile per il calcolo del TFR per il coefficiente fisso 13,5. Dal risultato dev’essere sottratto il contributo dello 0,50% a carico del dipendente e da corrispondere all’INPS. Lo 0,50% viene calcolato sull’imponibile previdenziale del mese.
Ipotizziamo che nel mese di Aprile 2019 la retribuzione di riferimento TFR sia pari ad euro 2.200,00. La quota TFR si ottiene dividendo 2.200,00 per 13,5:
- 2.220,00 / 13,5 = 162,96 euro.
L’imponibile previdenziale è di euro 2.550,00. Di conseguenza il contributo da sottrarre alla quota TFR ammonta a:
- 2.550,00 * 0,50% = 12,75 euro.
In definitiva la quota di TFR accantonata per il mese di Aprile 2019 sarà pari ad euro 162,96 – 12,75 = 150,21.
I 150,21 euro si sommeranno agli importi accantonati mensilmente da Gennaio a Marzo e a quelli che matureranno da Maggio a Dicembre.
Ipotizziamo che la quota di TFR lordo al 31 dicembre 2019 sia pari ad euro 2.330,00.
Rivalutazione del TFR
Il secondo elemento che compone il TFR è la rivalutazione. La sua funzione è quella di adeguare l’importo del TFR accantonato alle variazioni dei prezzi e all’aumento del costo della vita. Questo è dovuto al fatto che tra la data di maturazione della quota TFR di un determinato mese e la sua effettiva erogazione al dipendente possono trascorrere mesi se non anni. Di conseguenza, 100 euro accantonati a Dicembre 2001 non avranno lo stesso potere d’acquisto se erogati a Dicembre 2018.
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La rivalutazione si concretizza in una percentuale da applicare alla quota maturata al 31 dicembre dell’anno precedente.
Il tasso di rivalutazione è composto da:
- Un valore fisso pari all’1,5%;
- Un valore variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Riprendendo l’esempio precedente ipotizziamo che le quote TFR a Dicembre 2020 siano pari a:
- Quota TFR 2019 euro 2.330,00;
- Quota TFR 2020 euro 2.600,00.
Il tasso di rivalutazione è fissato all’1,80%. Questo si dovrà applicare alla sola quota TFR del 2019:
2.600,00 * 1,80% = 46,80 euro (rivalutazione 2020).
Tassazione della rivalutazione
La rivalutazione è soggetta a un’imposta sostitutiva del 17% da versare all’Erario con modello F24 in due rate: acconto e saldo.
L’acconto dev’essere versato entro il 16 dicembre di ogni anno ed è pari al 90% della rivalutazione dell’anno precedente (non essendo ancora disponibile l’indice ISTAT definitivo dell’anno di riferimento). Per intenderci, entro il 16 dicembre 2019 si dovrà versare con F24 il 90% della rivalutazione 2018 a titolo di acconto.
Il versamento del saldo deve avvenire entro il 16 febbraio dell’anno successivo quello di riferimento, da calcolarsi sulla rivalutazione effettiva. Di conseguenza entro il 16 febbraio 2020 si dovrà versare il saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione 2019, previo scomputo di quanto corrisposto in acconto.
Tassazione TFR
A differenza della rivalutazione che viene tassata ogni anno, la quota capitale è soggetta a IRPEF solo in sede di erogazione del TFR alla cessazione del rapporto, eccezion fatta per i casi di anticipazione di una quota-parte di quanto maturato (che comunque non potrà eccedere il 70%).
A differenza della retribuzione il TFR non è soggetto a contributi INPS e nemmeno a tassazione ordinaria. Su di esso agisce un sistema di tassazione separata. Questo significa che l’importo del trattamento di fine rapporto non andrà ad aggiungersi ai redditi da lavoro dipendente, autonomo o di altro tipo maturati nell’anno.
Reddito di riferimento
Il primo passo per stabilire la tassazione del TFR è determinare il reddito di riferimento. Questo è composto da:
- TFR maturato al 31 dicembre dell’anno precedente quello in cui viene corrisposto;
- TFR maturato dal 1° gennaio fino alla data di cessazione del rapporto;
- Anticipazioni erogate negli anni precedenti;
- Importi versati alla previdenza complementare.
La somma dev’essere divisa per gli anni (e frazioni di anno) prestati in azienda. Il risultato dev’essere moltiplicato per 12.
Imposta lorda sul reddito di riferimento
Il secondo passaggio è calcolare l’imposta lorda sul reddito di riferimento. Per farlo si utilizzano i normali scaglioni di reddito IRPEF:
- Fino a 15.000 euro aliquota al 23%;
- Da 15.000,01 a 28.000 euro aliquota al 27%;
- Da 28.000,01 a 55.000 euro aliquota al 38%;
- Da 55.000,01 a 75.000 euro aliquota al 41%;
- Oltre 75.000 euro aliquota al 43%.
Se il reddito è pari ad euro 18.000,00 l’imposta lorda sarà pari a:
- 15.000 * 23% = 3.450,00;
- 3.000 * 27% = 810,00;
- Imposta lorda 3.450,00 + 810,00 = 4.260,00.
Aliquota media
Il terzo passaggio è quello di stabilire l’aliquota media, utilizzando il seguente calcolo:
[(Imposta lorda / Reddito di riferimento) * 100].
Riprendendo l’esempio precedente l’aliquota media sarà:
[(4.260 / 18.000) * 100] = 23,67%.
Clausola di salvaguardia
L’azienda dovrà verificare se l’imposta lorda calcolata secondo i normali scaglioni di reddito (introdotti dal 1° gennaio 2017) in vigore alla cessazione del rapporto determina una trattenuta fiscale di importo inferiore rispetto a quella ottenuta con le percentuali in vigore fino al 31 dicembre 2006.
Una volta determinata l’aliquota più favorevole per il dipendente, l’azienda dovrà applicarla sull’imponibile TFR.
Imponibile TFR
L’imponibile TFR è determinato in maniera differente a seconda della data di maturazione.
Per la quota-parte fino al 31 dicembre 2000 l’imponibile si ottiene sottraendo al TFR una somma pari a 309,87 euro annui, riproporzionati in base ad anni e mesi di lavoro in azienda e alla percentuale di part-time.
Al contrario, l’imponibile dal 1° gennaio 2001 è formato dalla sola quota capitale, al netto di quanto destinato ai fondi di previdenza complementare e della rivalutazione soggetta a imposta sostitutiva.
L’imponibile complessivo si ottiene sommando la parte ante 1° gennaio 2001 con quella post.
Imposta lorda e netta
L’imposta lorda si ottiene applicando l’aliquota media all’imponibile TFR. Una volta calcolata, si devono sottrarre gli importi a titolo di detrazioni. Il risultato è l’imposta netta da trattenere al dipendente all’atto dell’erogazione del TFR e versare all’Erario con modello F24.
Esistono due tipi di detrazioni:
- Una destinata ai lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 24 mesi pari a 61,97 euro annui (valore rapportabile a mese per i periodi inferiori all’anno e riproporzionato in base al part-time) in relazione ai periodi successivi il 1° gennaio 2001;
- Alle cessazioni intervenute dal 1° aprile 2008 è riconosciuta una detrazione di importo variabile da un massimo di euro 70 (per chi ha un reddito di riferimento fino a 7.500 euro) a un minimo di euro 50 (per chi ha un reddito di riferimento fino a 30.000 euro) spettante per una sola interruzione del rapporto nel corso del periodo d’imposta.