Buongiorno, a dicembre sono stata licenziata e a gennaio mi è stata concessa la Naspi per 12 mesi con decorrenza 28/01. Il 01/04 ho iniziato un lavoro part-time a tempo indeterminato e mi sono subito accorta che l’azienda è in gravi difficoltà finanziarie.
Nel caso in cui il mio reddito da lavoro dipendente sia inferiore a 8000 euro avrei diritto alla sospensione della vecchia Naspi ed all’utilizzo dei mesi residui? Grazie
Cosa succede all’indennità NASpI in caso di nuovo lavoro dipendente
La fattispecie dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato in costanza di percezione della NASpI è regolata dall’articolo 9, comma 1, del Decreto legislativo 4 marzo 2015 numero 22. La norma in questione prevede la conservazione del diritto all’indennità di disoccupazione (seppure in misura ridotta) a beneficio del lavoratore che “durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione”. Il limite in parola è attualmente fissato a 8.174,00 euro.
La Naspi in questo caso viene sospesa d’ufficio – sulla base delle comunicazioni obbligatorie – per la durata del rapporto di lavoro.
In queste situazioni è necessario:
- Che l’interessato comunichi all’Inps, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto;
- Che il datore di lavoro (o qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione l’utilizzatore) siano diversi dal datore di lavoro / utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il contratto che ha determinato il diritto alla NASpI e, inoltre, non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
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La NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto
Al ricorrere delle condizioni appena citate l’indennità spetta, ma ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra “la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno” (Circolare Inps 12 maggio 2015 numero 94).
La riduzione sopra citata è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Da notare che il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi deve trasmettere all’Inps un’autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa, entro il 31 marzo dell’anno successivo, pena la restituzione della NASpI percepita dall’inizio dell’attività.
NASpI, sospensione e decadenza
In caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione. Questo significa che al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato si può ricominciare a fruire della NASpI.
Al contrario, in presenza di un rapporto:
- Di durata superiore a sei mesi;
- In alternativa, a tempo indeterminato;
si applica l’istituto della decadenza.
Il comma 1 del citato articolo 9 regola invece gli effetti sulla NASpI conseguenti all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato “il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale”. In situazioni simili è prevista:
- La decadenza dalla prestazione in caso di contratti di durata superiore a sei mesi;
- La sospensione d’ufficio della NASpI (per l’intera durata del rapporto di lavoro) a fronte di contratti di durata fino a sei mesi (la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio).
NB nel caso di dimissioni nei primi sei mesi ove non si sia superato il limite reddituale, si potrà comune riavere la NASpI sospesa.
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Cosa succede alla NASpI se si avvia un’attività di lavoro autonomo
Il lavoratore che avvia un’attività di lavoro autonomo pur essendo percettore di NASpI ha diritto al sussidio in misura ridotta a patto che:
- Il reddito annuale derivante dall’attività non eccede i 4.800 euro;
- Si comunichi all’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività (ovvero entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente) il reddito annuo previsto.
Al ricorrere delle condizioni citate il sussidio viene ridotto di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Come per il rapporto di lavoro subordinato, la riduzione è ricalcolata d’ufficio in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Da notare che se la percezione della NASpI coinvolge più anni solari, per permettere il calcolo della riduzione dell’80% in funzione del reddito previsto, all’inizio di ogni nuovo anno di percezione successivo al primo, il beneficiario del sussidio fornisce una nuova comunicazione del reddito presunto tramite NASpI-Com (entro il 31 gennaio).
La mancata comunicazione del reddito per gli anni di prestazione successivi al primo non comporta, tuttavia, la decadenza della prestazione ma la sua sospensione fino all’acquisizione della nuova comunicazione.
Anticipo NASpI in unica soluzione
Il percettore della Naspi che non vuole fare tutto il periodo di disoccupazione, ma decide di intraprendere un’attività di lavoro autonomo avviando un’impresa individuale o associandosi in cooperativa, può chiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione, dell’importo complessivo dell’indennità non ancora percepito.
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NASpI, compatibilità e cumulabilità con altre attività lavorative
Al di là di quelli che sono gli effetti sulla NASpI in caso di instaurazione di contratti di lavoro subordinato o autonomo, ecco un elenco delle conseguenze previste per attività lavorative formalmente non inquadrate in nessuna delle due categorie appena citate:
- Per le borse lavoro, stage e tirocini professionali, le somme sono interamente cumulabili con la NASpI;
- Per le borse di studio e assegni di ricerca, opera la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato;
- In caso di attività sportiva dilettantistica i compensi e i premi sono interamente cumulabili con la NASpI;
- Le prestazioni di lavoro occasionali sono cumulabili nel limite di 5 mila euro per anno civile;
- Nel srvizio civile universale le remunerazioni sono interamente cumulabili con la NASpI.
Attenzione ai periodi già utili alla NASpI
L’indennità NASpI è riconosciuta mensilmente dall’Inps per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, comunque nel rispetto del tetto di ventiquattro mesi.
Dal conteggio sono comunque esclusi i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche se in un’unica e anticipata soluzione.
Nel corso della NASpI non si perdono i contributi
A prescindere dallo svolgimento di una prestazione lavorativa, i periodi di percezione dell’indennità NASpI sono utili ai fini della maturazione del diritto e dell’importo della pensione. In tal caso la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione utile al calcolo della NASpI, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso.
Considerato che, per l’anno 2023, il massimale è di 1.470,99 euro la contribuzione figurativa è riconosciuta entro il limite di 2.059,39 euro.