In una recente newsletter il Garante della Privacy, ha ribadito il divieto per le aziende di utilizzare telecamere nascoste sui luoghi di lavoro, in particolare modo se queste sono scarsamente indicate e non sono state previste da accordi sindacali o autorizzazione Ministero del Lavoro, così come prevede la normativa vigente.
In una società, soggetto della newsletter, è emerso che quindici delle diciannove telecamere di cui è composto l’impianto di videosorveglianza erano state nascoste in rilevatori di fumo o in lampade di allarme, all’insaputa dei lavoratori. Detta impresa non potrà più utilizzare i dati raccolti e dovrà limitarsi alla loro conservazione per consentire un’eventuale attività di accertamento da parte delle autorità competenti.
Il Garante sottolinea che la società oltre ad aver operato un illecito trattamento di dati personali, ha agito in violazione della dignità dei lavoratori, nonché delle norme che ne vietano il controllo a distanza.
Di seguito il testo della newsletter e il link al dispositivo del Garante della Privacy:
Stop alle telecamere occulte sul posto di lavoro
“Stop alle telecamere occulte sul posto di lavoro. Il Garante per la privacy ha vietato alla società editrice di un quotidiano del sud il trattamento dei dati personali effettuato attraverso apparati di ripresa installati in modo occulto presso la propria sede.
Dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza su mandato del Garante, è emerso che quindici delle diciannove telecamere di cui è composto l’impianto di videosorveglianza erano state nascoste in rilevatori di fumo o in lampade di allarme, all’insaputa dei lavoratori, ai quali non era stata fornita alcuna informativa sulla presenza dell’impianto, né individualizzata, né semplificata (ad es. cartelli visibili, collocati prima del raggio di azione delle telecamere). Le uniche informazioni, peraltro insufficienti, erano scritte su un cartello di piccole dimensioni (15×15 cm), affisso a tre metri di altezza nell’ingresso del luogo di lavoro.
Nel disporre il divieto [doc. web n. 2439178], il Garante ha ritenuto che la società abbia operato un illecito trattamento di dati personali, avendo agito in violazione del diritto alla riservatezza e della dignità dei lavoratori, nonché delle norme che ne vietano il controllo a distanza. L’impianto, infatti, oltre a violare le norme del Codice privacy, era stato attivato senza rispettare quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori (accordo con i sindacati o autorizzazione al Ministero del lavoro).
A seguito dell’intervento del Garante, la società non potrà più utilizzare i dati raccolti e dovrà limitarsi alla loro conservazione per consentire un’eventuale attività di accertamento da parte delle autorità competenti.
Il Garante, inoltre, avendo rilevato anche irregolarità nella raccolta dei dati personali degli abbonati alla testata giornalistica, ha prescritto alla società di riformulare la modulistica cartacea e quella online, inserendo tutte le informazioni sull’uso dei dati necessarie per renderla conforme alla normativa.”
Link al dispositivo: [doc. web n. 2439178]
Fonte: DPL Modena