I buoni Vacanza Italia sono emessi dalla Associazione “Buoni Vacanze Italia”, a fronte del contributo statale ai sensi dell’art. 10 della legge n. 135/2001, dell’art. 2 comma 193, lettera b) della legge n. 244/2007, del DPCM 21 ottobre 2008, e destinati a famiglie a basso reddito o numerose e, possono essere utilizzati per una vacanza, un viaggio o per le cure termali, a costi ridotti.
I cittadini possono acquistare dei Buoni per un importo a scelta, con lo sconto rappresentato dal contributo statale, in un blocchetto composto da vari Buoni (del valore singolo di 20 euro) spendibili dove uno vuole (purché nelle strutture convenzionate che aderiscono al sistema, presenti nella Guida on line di www.buonivacanze.it), come uno vuole (in un’unica vacanza o in più momenti) e nei periodi che si desidera (eccetto nei periodi di alta stagione) fino alla scadenza indicata sul Buono.
L’agevolazione statale avviene attraverso l’applicazione di uno sconto percentuale (dal 20 al 45%, secondo le fasce di reddito ISEE) sull’importo dei buoni richiesti fino ad un massimo legato al numero dei componenti la famiglia.
- Il Buono non dà diritto a ricevere somme di denaro né ad ottenere prestazioni o beni differenti da quelli previsti.
- Non potrà essere utilizzato da persone diverse dal titolare ad eccezione dei componenti del nucleo familiare.
- Non potranno essere utilizzati all’interno del Comune di residenza del titolare né al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- Devono essere utilizzati entro la data di scadenza indicata sul Buono.
- Possono essere spesi in un’unica volta o si può suddividerli in due o più soluzioni.
- Al momento della consegna dei Buoni Vacanze come pagamento della vacanza, la struttura deve emettere regolare fattura o ricevuta fiscale nei confronti del cliente.
Chi può richiedere i buoni vacanza
Hanno diritto ad ottenere il contributo statale i nuclei familiari, composti da cittadini italiani e dell’Unione Europea, regolarmente residenti in Italia, e extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e di residenza, che alla data della richiesta di emissione dei buoni vacanze rientrano nelle previsioni socio-economiche (riferimento ISEE in corso di validità nell’anno corrente), stabiliti in tabella.
Il contributo può essere erogato una sola volta per nucleo familiare per anno solare. Per anno solare si intende l’anno di calendario, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Non si può effettuare più di una richiesta per nucleo familiare per anno solare; pertanto chi ottiene il contributo nel 2011 non può inoltrare di nuovo richiesta per l’anno in corso, ma potrà rifare domanda a partire da gennaio 2012.
Scadenza dei buoni
I Buoni Vacanze emessi dovranno essere utilizzati per vacanze entro la data di validità indicata sul Buono stesso.
Con atto del Ministro Michela Vittoria Brambilla, al fine di dare continuità al sistema dei Buoni Vacanze previsto dall’art.10 della Legge 29 marzo 2001, n. 135, si conferma la data del 1 luglio 2012 quale termine di scadenza dei Buoni emessi nell’anno 2011, coincidente con la prima domenica del mese di luglio, come stabilito all’art. 3 comma 2 del Decreto 9 luglio 2010.
Non si possono utilizzare i buoni per vacanze nei periodi 4 luglio – 22 agosto 2011 e 20 dicembre 2011 – 6 gennaio 2012.
Come si richiedono i buoni
Attraverso il sito www.buonivacanze.it cliccando su “richiesta buoni vacanze”.
Appare una maschera dove si inseriscono i dati relativi al numero dei componenti del nucleo familiare e al reddito familiare tratto dalla Dichiarazione ISEE, si inserisce la spesa turistica richiesta oppure si conferma il massimo del finanziamento ottenibile, si clicca sul tasto “calcola” e si ottiene l’importo del contributo statale, e l’importo a carico del richiedente da versare in banca per ottenere i Buoni dell’importo totale richiesto.
A prenotazione conclusa si stampano i seguenti moduli:
- il “Modulo di richiesta BUONI VACANZE”
- Il “Modulo Autocertificazione composizione familiare”, da compilare manualmente a cura del richiedente i Buoni Vacanze,
I due moduli di autocertificazione debbono essere presentati, con una copia del documento di riconoscimento, a partire dal secondo giorno successivo alla richiesta on line, entro e non oltre 10 giorni, pena la decadenza della prenotazione, presso qualunque sportello delle Banche del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, dove pagare l’importo a carico del richiedente.
Rimborso dei buoni non spesi
Per i buoni non utilizzati alla scadenza del periodo di validità, si può chiedere il rimborso attraverso RAR (utilizzando il modulo disponibile sul sito www.buonivacanze.it ) a Buoni Vacanze Italia, via Tagliamento 9 00195
Roma.
A pena di decadenza, la suddetta richiesta dovrà pervenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni della data di scadenza dei singoli buoni vacanze non utilizzati.
Il rimborso riguarderà per ogni buono solo la quota parte direttamente versata dall’utilizzatore (non quindi la quota di contributo pubblico calcolata in percentuale sul valore dei singoli buoni a rimborso), al netto di un contributo per spese pari al 4% (+IVA) del valore dei buoni restituiti, contributo che sarà comunque non inferiore a € 20,00 (venti) per singola operazione di rimborso.
Il rimborso avverrà a circa 60 giorni dal ricevimento della raccomandata presso la sede di Buoni Vacanze Italia.
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