Le giovani coppie precarie potranno accedere più facilmente al mutuo per l’acquisto della prima casa;inoltre, fino a gennaio 2012 si potrà chiedere la sospensione della rata del mutuo per eventi particolari.
Sono due progetti, rispettivamente previsti dal Ministero della gioventù “diritto al futuro” e dall’ABI con il “Piano famiglie”.
Accesso al mutuo giovani coppie precarie
E’ attivo dal 1 settembre, un fondo di 50 milioni di euro che consente alle giovani coppie con un reddito sufficiente seppur di natura precaria, di ottenere un mutuo per l¹acquisto della prima casa, anche se prive delle garanzie abitualmente richieste. Il mutuo non può essere superiore a 200.000 Euro.
Possono accedere al mutuo:
- giovani coppie coniugate (con o senza figli) o nuclei familiari anche mono genitoriali con figli minori;
- età inferiore a 35 anni (tale requisito deve essere soddisfatto da tutti i richiedenti);
- reddito ISEE complessivo non superiore a 35 mila euro; non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo.
Inoltre, la casa per cui si accende il mutuo:
- deve essere adibito ad abitazione principale;
- non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere una superficie superior e a 90 metri quadrati;
- non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Minist ero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.
CARATTERISTICHE DEL MUTUO
- mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale;
- di ammontare non superiore a 200.000 euro.
Per approfondimenti: www.casaediritti.com
Sospensione rate del mutuo
E’ stato prorogato al 31 gennaio 2012 il termine per la presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui previsto dal “piano famiglia” dell’ABI.
L’Accordo, firmato dall’ABI e dalle Associazioni dei consumatori, prevede la sospensione del rimborso delle rate di mutuo per almeno 12 mesi:
- per i mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, anche di quelli oggetto di operazioni di cartolarizzazione;
- nei confronti dei clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui che hanno subito o subiscono nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).
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