Il Ministero dell’interno, con circolare nr. 17102/124 dello scorso 23 giugno, alla luce della recente sentenza del consiglio di Stato, in tema della regolarizzazione di colf e badanti, fornisce le nuove istruzioni sulle istanze di regolarizzazione per la sanatoria 2009 di colf e badanti rigettate o da rigettare sulla base delle condanne per il reato di inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare l’Italia .
La circolare in questione, fornisce inoltre alcune ” prime indicazioni” in ordine alle novità introdotte dal d.L. nr. 89/2011 che reca disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.
Tornando alla regolarizzazione di colf e badanti, con tale circolare, si riaprono di fatto, i termini per la regolarizzazione di colf e badanti, negata sulla base di una sentenza di condanna per inosservanza dei provvedimenti del questore di lasciare il territorio nazionale ex art. 14 D.lgs. 986/98.
Il consiglio di Stato nella sentenza sopra citata, ha stabilito che la regolarizzazione di una colf straniera, non può essere negata solo perchè quest’ultima non ha ottemperato all’obbligo di espulsione intimato dal Prefetto.
Si legge nella circolare: “Con rigùardo alle fattispecie non ancora definite, la riapertura del procedimento, in sede di autotutela, potrà avvenire di ufficio, nelle seguenti ipotesi:
- quando ancora non è stato notificato il decreto di diniego dell’emersione ai richiedenti:
- quando è pendente il ricorso giurisdizionale o straordinario;
- quando deve ancora spirare il termine di 120 giorni dalla notifica, valido per l’impugnazione.
In questi casi si dovrà procedere all’acquisizione di un nuovo parere del Questore e al riesame della domanda.
Ovviamente tale prassi non è da seguire per le procedure già definite che devono quindi ritenersi valide e, il provvedimento finale efficace.
Gli Sportelli Unici per l’Immigrazione presso le Prefetture dovranno accogliere d’ufficio le istanze non ancora definite (in attesa di decisione o giudizio) e valutare, caso per caso, le istanze chiuse (termini scaduti per il ricorso o impugnazione respinta in sede di giudizio) a seguito di una richiesta da parte del datore che ha presentato la domanda di emersione; sempre che il diniego sia fondato esclusivamente sull’esistenza di una sentenza di condanna per il reato ex art. 14 comma 5 ter D.lgs 286/98.