Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 24 del 17 giugno 2011, ha risposto ad un quesito dell’Università degli Studi di Firenze, in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 24, comma 1 lett. a), Legge n. 183/2010 che ha innovato l’art. 33, Legge n. 104/1992 con riferimento al referente unico per l’assistenza alla persona in situazione di handicap grave.
In particolare, chiede se sia legittima la fruizione dei permessi ex art. 33, Legge n. 104/1992, a mesi alterni da parte di più aventi diritto, per l’assistenza a familiari disabili in situazione di handicap grave alla luce delle modifiche apportate con il c.d. Collegato Lavoro.
Il ministero richiama il riformulato art. 33, comma 3, L. n. 104/199 che dispone espressamente che:
il diritto alla fruizione dei permessi “non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità”.
Tale disposizione normativa, nella sua nuova articolazione, non prevede più in maniera esplicita la continuità e l’esclusività dell’assistenza quali requisiti essenziali ai fini del godimento di tali permessi.
Si osserva però, con riferimento al concetto di esclusività, come la nuova prescrizione tende in parte a tipizzare tale requisito disponendo specificatamente che i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona.
Con ciò, la legge sembra individuare un unico referente per ciascun disabile. Il Consiglio di Stato ha definito il referente unico come
“il soggetto che assume il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell’assistito”
Proprio in considerazione di ciò, continua il Ministero, “si può sostenere, pertanto, che il referente unico si identifica con colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti.
A conforto di ciò, conclude, “si osserva che laddove il Legislatore abbia voluto individuare fattispecie specifiche in deroga alla regola generale sopra delineata, ha previsto espressamente ipotesi eccezionali in cui viene contemplata la possibilità di fruire dei permessi da parte di due soggetti per l’assistenza di uno stesso familiare: è questo il caso dei genitori rispetto ai quali l’art. 33, comma 3, lett. a) ultimo periodo dispone espressamente che “per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne anche alternativamente”.