Lo scorso 1 febbraio, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 18/12/2009, relativo alla possibilità di utilizzo dei lavoratori percettori di sostegno al reddito, in progetti di formazione, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legge n.78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03/08/2009, n. 102
L’art. 1 del decreto 78/2009 stabilisce che in via sperimentale, per gli anni 2009 e 2010, i datori di lavoro che hanno in atto sospensioni di lavoro, possono utilizzare i lavoratori sospesi che sono percettori di sostegno al reddito, in progetti volti alla formazione e riqualificazione professionale che possano includere attività produttiva di beni e servizi connessi all’apprendimento.
I lavoratori che possono essere usufruire dei corsi di formazione o riqualificazione sono:
- lavoratori sospesi in CIGO;
- lavoratori sospesi in CIGS;
- lavoratori sospesi in seguito alla stipula di contratti di solidarietà;
- lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione in deroga;
I datori di lavoro che intendano inserire i lavoratori sospesi in percorsi di formazione o riqualificazione devono sottoscrivere un accordo in sede di Ministero del lavoro –Direzione generale tutela condizioni di lavoro e, dove previsto, con le stesse parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo sugli ammortizzatori.
L’accordo può essere sottoscritto anche presso le sedi delle direzioni regionali o provinciali del lavoro.
Il progetto formativo deve essere elaborato dal datore di lavoro e deve prevedere in modo dettagliato il contenuto della formazione, le modalità di svolgimento e la durata .
Al termine del progetto deve essere inviata alla direzione regionale o provinciale del lavoro o, al ministero, una informativa relativa all’avvenuta realizzazione del progetto formativo, ai nominativi dei lavoratori che vi hanno partecipato e i risultati dell’apprendimento.
Al lavoratore che parteciperà a tali progetti formativi o riqualificativi è riconosciuto un incentivo dato dalla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito che sta percependo e la retribuzione originaria.
In ogni caso l’INPS provvederà ad accantonare per ciascun lavoratore partecipante ai progetti la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui, il lavoratore stesso è titolare.
Fonte: www.lavoro.gov.it
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