La Cassazione, con sentenza nr. 22860/2011 ha affermato che l’azienda che non rispetta la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, non ha diritto alle agevolazioni fiscali previste per l’assunzione di lavoratori.
Nel caso di specie, le agevolazioni fiscali erano quelle definite dall’art. 4 della L. 449/97 (Incentivi per le piccole e medie imprese). Tale articolo prevedeva delle agevolazioni fiscali per le PMI operanti in determinate aree del Mezzogiorno d’Italia che, nel periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 avessero assunti nuovi dipendenti.
Il successivo comma 7 dispone che tali incentivi non spettano: “Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono previste sanzioni di importo superiore a lire tre milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, le agevolazioni sono revocate, si fa luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e si applicano le relative sanzioni”.
Il titolare di una azienda ricorreva presso la la commissione tributaria provinciale di Benevento, a un atto di revoca di credito d’imposta. La Commissione Tributaria Regionale ribalta la pronuncia di primo grado, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate affermando che l’art. 4, comma 7, della legge n. 449/97, posto a base della decisione favorevole di primo grado, è inapplicabile al caso di specie, in quanto attinente a violazioni della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro, non anche a riscontrate violazioni della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
L’azienda proponeva ricorso in Cassazione affermando che anche per le violazioni in tema di sicurezza, il comma 7 dell’art 4, della legge 449/97, prevede la revoca del beneficio solo se sempre siano state irrogate sanzioni di importo superiore alla soglia stabilita dall’articolo stesso.
Secondo gli Ermellini invece, “nel caso di specie, furono irrogate sanzioni per “ipotesi di violazioni della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori”, in relazione alle quali la disposizione appena citata prevede la revoca delle agevolazioni sic et simpliciter, indipendentemente dall’entità della sanzione e finanche se trattasi di accertate violazioni formali.
Il che appare altresì conforme alla ratio di coniugare la politica incentivante verso le imprese che assumono nuovi dipendenti con la necessità di garantire un livello non minore di tutela per l’incolumità psicofisica sul luogo di lavoro”.