La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con interpello n. 16 del 15 aprile 2010, ha risposto ad un quesito della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, in merito alla possibilità per i percettori di integrazioni salariali o di sostegno al reddito di svolgere prestazioni occasionali di tipo accessorio in favore di imprese agricole, ex art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dalla Legge Finanziaria 2010 (L. n. 191/2009). Si chiede anche se le imprese agricole possono usufruire di prestazioni di lavoro accessorio svolte da lavoratori con contratto a tempo parziale.
Il Ministero, dopo aver ribadito cos’è il lavoro accessorio e, averne specificato le caratteristiche (l’utilizzo dei buoni-lavoro, c.d. voucher,), analizza le disposizioni contenute nell’art. 70, comma 1, lett. f), e del successivo comma 1 bis del D.Lgs. n. 276/2003.
Art.70 comma 1, lett.f
”La prima disposizione contempla la possibilità da parte delle imprese agricole, di qualsiasi dimensione, di avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio, svolte da pensionati, casalinghe e giovani studenti, per l’espletamento di attività di carattere stagionale. Rientrano, altresì, nel campo di applicazione del comma 1 lett. f), le attività agricole svolte da qualsiasi soggetto in favore di “produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato (…) un volume di affari non superiore a 7.000 euro” (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).
In tali ipotesi l’utilizzo del lavoro accessorio è dunque ammesso, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 70, sino a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso dell’anno solare con riferimento al medesimo committente.
Art 70 Comma 1bis
A tale norma, di carattere generale, va dunque ad aggiungersi la disposizione del successivo comma 1 bis, secondo cui, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, “in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (…)”. Tale disposizione, appare del tutto distinta alla prima, prevedendo in via transitoria (2009-2010) una eccezionale disciplina di favore dei soggetti percettori delle prestazioni integrative o di sostegno al reddito.
In pratica, laddove sussistono i requisiti di cui al comma 1 lett. f) (in particolare con riferimento ai piccoli produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972) il lavoro accessorio è da ritenersi ammissibile sino al limite dei 5.000 euro, anche se i lavoratori coinvolti sono percettori di “prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito”.
Laddove invece non trova applicazione il comma 1 citato, è possibile rifarsi alla successiva previsione del comma 1 bis che, nel limite dei 3.000 per anno solare (sempre con riferimento al medesimo committente), permette lo svolgimento di prestazioni accessorie da parte dei soggetti deboli “in tutti i settori produttivi”, ivi compresi i produttori agricoli con volume d’affari superiore a 7.000 euro che, in assenza di tale disposizione, potrebbero ricorrere solo a prestazioni rese da pensionati, casalinghe e giovani studenti.
Si ritiene, poi, che anche le imprese agricole possano fruire di prestazioni di lavoro accessorio svolte da lavoratori con contratto a tempo parziale, in quanto la formulazione normativa,di cui al medesimo comma 1 fa riferimento ad “attività lavorative di natura occasionale nell’ambito di qualsiasi settore produttivo”, con l’unica limitazione di non utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
Fonte: www.dplmodena.it