Nella riunione del 17 novembre 2010 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.
Così facendo, si forniscono, ai datori di lavoro pubblici e privati, agli operatori e ai lavoratori un essenziale strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da stress correlato al lavoro.
L’art 28 del d.lgs.81/2008 (testo unico sulla sicurezza sul lavoro), prevede che la valutazione dei rischi debba essere effettuata, tra l’altro, tenendo conto anche dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004.
Definizione di stress da lavoro correlato
L’art 3 dell’accordo europeo definisce stress da lavoro correlato:
una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di
non essere all’altezza delle aspettative.L’individuo può ben adattarsi ad affrontare un’esposizione alla pressione a breve termine, cosa che può anche essere considerata positiva, ma ha una maggiore difficoltà a sostenere un’esposizione prolungata a una intensa pressione. Inoltre i singoli individui possono reagire differentemente ad una stessa situazione data oppure possono reagire diversamente a situazioni similari in momenti diversi della propria vita.
Lo stress non è una malattia, ma un’esposizione prolungata ad esso può ridurre l’efficienza nel lavoro e può causare malattie.
Tuttavia, non tutte le manifestazioni da stress nel lavoro possono essere ritenute correlate al lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da fattori diversi, come ad esempio il contenuto del lavoro, la sua organizzazione, l’ambiente, la scarsa comunicazione, eccetera.
Poichè la valutazione da stress da lavoro, rientra nella valutazione dei rischi che deve essere effettuata dall’imprenditore insieme al RSPP ed al medico competente, la circolare in questione, indica il percorso metodologico da seguire per la corretta individuazione di tali rischi.
Metodologia
La valutazione si articola in due fasi:
- una necessaria; la valutazione preliminare;
- l’altra eventuale ove dalla valutazione preliminare si rilevino elementi di rischio da stress lavoro – correlato.
L§a prima fase consiste nella valutazione di alcuni eventi, raggruppabili in tre classi di appartenenza:
- eventi sentinella come: infortuni sul lavoro, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, specifiche lamentele da parte dei lavoratori.
- fattori di contenuto del lavoro: attrezzature e ambiente di lavoro, orario di lavoro e turni, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
- fattori di contesto del lavoro: autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali a lavoro, carriera.
Per i punti 2 e 3 occorre sentire i lavoratori e/o il RLST; nelle aziende di grandi dimensioni è sufficiente sentire un campione rappresentativo degli stessi.
Se dalla valutazione preliminare emergono fattori di rischio, si procede alla pianificazione e organizzazione di opportuni interventi correttivi. Se questi risultano insufficienti si procede alla valutazione approfondita.
Quest’ultima fase, prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori attraverso questionari, focus-group etc. Nelle aziende fino a 5 dipendenti è possibile utilizzare modalità di valutazioni che coinvolgano tutti i lavoratori come, ad esempio, riunioni.
L’efficacia di tale metodologia, applicabile dal 31 dicembre, sarà valutata dalla commissione con una successiva relazione entro 24 mesi dall’approvazione delle presenti indicazioni metodologiche e dopo successiva monitoraggio.
Per il testo integrale del documento della commissione: www.lavoro.gov.it