Il ministero del lavoro, con nota prot. del 22 luglio 2010, ha affermato l’ammissibilità “per gli stranieri extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia, di conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità, in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, anche in presenza di contratto c.d. a progetto“.
Precisa poi il Ministero che, “le Direzioni Provinciali del Lavoro, ai fini del rilascio del competente parere allo Sportello Unico, sono chiamate sia a verificare la disponibilità della specifica quota destinata alle conversione per lavoro autonomo attribuita a livello locale, che ad accertare, dalla documentazione presentata dallo straniero richiedente, il carattere autonomo (e non subordinato o parasubordinato) del contratto a progetto.
Infatti, si legge nella nota, il lavoro a progetto non tende, ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in senso lato all’area della cd. parasubordinazione (come affermato dalla Direzione Regionale del Lavoro di Milano Prot. 4206 del 16.2.2005).
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie di contratto cd. a progetto tra il lavoro autonomo, per i quali è permessa la conversione del permesso di soggiorno per studio/formazione in permesso per lavoro autonomo, è necessaria un’attenta verifica da parte delle DPL circa i requisiti qualificanti della fattispecie.
La nota, rimanda poi, alle circolari del Ministero del Lavoro 112004, 1712006 e 412008, che, indicano in maniera dettagliata quando un contratto a progetto può qualificarsi come contratto di lavoro autonomo.
Tuttavia, tale orientamento, non vale per i nuovi ingressi dall’estero (ex art. 26 del T.U. e art. 39 del D.P.R. 394/99), in quanto la specifica attività di lavoro autonomo deve essere riconducibile ad una delle categorie individuate dall’art. 2 del D.P.C.M. 1.04.2010. Tra queste, allo stato, ancora non figura la casistica relativa al lavoro cd. a progetto.
Fonte: www.dplmodena.it