Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato, lo scorso 20 giugno, la circolare n. 15/2011, con la quale si forniscono chiarimenti in merito alla comunicazione di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena” e dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, previsti dall’art. 5 del d.lgs. 67/2011
Il Decreto Legislativo n. 67/2011, che introduce la possibilità di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento in favore degli “addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”, stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro di dare comunicazione on line delle lavorazioni indicate nel testo del decreto.
In particolare, nel caso dei processi produttivi in serie caratterizzati dalla “linea catena” (ovvero le lavorazioni indicate all’articolo 1, comma 1, lettera c ) i datori di lavoro devono compilare il modello LAV-US, disponibile on line sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro dal 21 giugno 2011.
Per procedere all’invio sarà necessario allegare la copia in formato pdf del documento di identità del soggetto che effettua la comunicazione (datore di lavoro o soggetto abilitato che agisce in nome e per conto del datore di lavoro).
E’ necessario trasmettere la modulistica entro il 31 luglio 2011 e, in seguito, come indicato nella Circolare 15 del 20 giugno 2011, entro trenta giorni dall’inizio delle attività indicate nel decreto.
E’ obbligatorio anche comunicare lo svolgimento di lavoro notturno in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici (ovvero le lavorazioni indicate nel dettaglio all’articolo 1, comma 1, lettera b del decreto).
A partire dal 20 luglio 2011, sempre sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, sarà disponibile il modello LAV-NOT.
Le comunicazioni per i lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel corso del 2010 dovranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2011.
Ci sarà invece tempo fino al 31 marzo 2012 per le comunicazioni che riguardano il lavoro svolto nell’anno 2011.
La mancata comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.