Il decreto sulle liberalizzazioni, d.lg. nr. 1/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 gennaio, ha istituito la Società Semplificata a Responsabilità Limitata (SSRL); un’ottima opportunità di lavoro per giovani under 35 con spirito di imprenditorialità e con idee valide per la testa.
L’art 3 del decreto, inserisce l’art. 2463-bis al codice civile che disciplina appunto la nuovissima Società semplificata a responsabilità limitata. La caratteristica preminente di questa società è l’eliminazione di vincoli burocratici ed economici necessari per la sua costituzione.
Intanto non ci sarà più bisogno dell’intermediazione del notaio (con il suo relativo costo) poichè, la società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. Inoltre, il capitale minimo necessario per la costituzione è di 1 euro e non, come accade per le s.r.l. di 10.000 euro.
Atto costitutivo
L’atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:
- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- la denominazione sociale contenente l’indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l’ammontare del capitale sociale non inferiore a un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione;
- i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell’articolo 2463, ossia l’attività che costituisce l’oggetto sociale, la quota di partecipazione di ciascun socio, le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza e le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- luogo e data di sottoscrizione.
Aggiornamento del 28 agosto 2012: dal 29 agosto è attivo il modello standard di atto costitutivo delle società semplificate. Per scaricare il modello cliccate sul link
Iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese
L’atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329 c.c..
L’iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
L’ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all’iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l’articolo 2189 c.c. (modalità di iscrizione). Decorso inutilmente il termine indicato per l’iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l’iscrizione con decreto.
Requisito dei 35 anni e scioglimento della società
questo tipo di società rimane in vita finchè il singolo socio o tutti i soci non abbiano raggiunto i 35 anni di età; prosegue infatti l’art 3: “Quando il singolo socio perde il requisito d’età di cui al primo comma, se l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l’articolo 2473-bis (esclusione del socio).
Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l’articolo 2484 (cause di scioglimento della società)”.
Modifiche
II verbale recante modificazioni dell’atto costitutivo deliberate dall’assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto. L’atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto per scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
La denominazione dì società semplificata a responsabilità limitata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.» vale a dire le disposizioni codicistiche in tema di società a responsabilità limitata.
Scioglimento della società
Valgono gli stessi motivi previsti per le altre società e disciplinati dall’art 2484 c.c.. Inoltre l’art 3 del decreto liberalizzazione inserisce dopo il primo comma dell’articolo 2484 del Codice civile, un altro comma: «La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che per i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all’articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci”.