Il decreto legge sulle liberalizzazioni, d.l. nr 1/2012, istituisce il Tribunale delle Imprese, un nuovo strumento che, dovrebbe assicurare maggiore celerità nei processi per le imprese, voluto per tornare ad attrarre investimenti stranieri nel bel Paese e favorire la crescita.
Non si tratta della creazione di nuovi Tribunali ad hoc ma, della trasformazione delle “sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale”, già istituite con il d.lgs. 168/2003, in “sezioni specializzate in materia di imprese”. Sono attribuite a queste nuove sezioni anche competenze in materia di contenzioso tra imprese e per la cd class-action, con il fine di accelerare la definizione di questi procedimenti.
Già le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale avevano lo scopo di “assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale”.
Con il decreto liberalizzazioni, si modifica (allargandola) la competenza di detti Tribunali. L’art 2 infatti, va a sostituire l’art 3 del d.lgs 168/2003 ( Competenza per materia delle sezioni specializzate) stabilendo che le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
- controversie in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale,di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
- controversie in materia di diritto d’autore;
- azioni di classe di cui all’articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
- relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile (s.p.a. e s.a.p.a.) ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, per le cause:
– tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;
– relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
– di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
– tra soci e società;
– in materia di patti parasociali;
– contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
– aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
– relative a rapporti di controllo, di coordinamento fra società e interni al gruppo cooperativo paritetico (artt. 2359, co 1, n. 3), 2497septies e 2545septies c.c.);
– relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, in cui sia parte una società per azioni o in accomandita per azioni, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Le nuove disposizioni sul Tribunale delle imprese, secondo il comma 5 dell’art 2 del decreto, si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto stesso.
Inoltre, è previsto di assoggettare le controversie di tali Tribunali al pagamento di un contributo unificato in misura quadrupla rispetto agli importi ordinari. Una misura che, dovrebbe portare un maggior gettito di circa 7,76 milioni di euro da destinare, al fondo per la realizzazione di interventi in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria, ex art 37 co 10 d.l. nr. 98/2011.
Lo scorso 31 gennaio, la Giunta esecutiva centrale dell’Anm, è stata ricevuta dal Ministro della Giustizia, Paola Severino per discutere sulle problematiche legate all’istituzione dei tribunali dell’impresa.
In particolare, si legge nella nota del ministero della giustizia, “dall’ANM è stata segnalata l’opportunità di verificare l’adeguatezza della dislocazione geografica delle sezioni specializzate, i carichi di lavoro, la completezza delle materie loro attribuite, anche nell’ottica di un ampliamento delle competenze. Attualmente sono 12 le sezioni specializzate che già si occupano di proprietà industriale e che saranno destinatarie delle nuove competenze relative a controversie societarie, appalti pubblici e dazioni di classe.
Un incontro, ha affermato la Severino, “a cui seguiranno altri sia con la stessa ANM, che con il CSM e i presidenti dei tribunali sedi delle sezioni specializzate, sempre nell’ottica di un confronto proficuo e costruttivo”.
Una domanda sorge spontanea: sarà possibile accelerare la definizione di processi riguardanti le aziende, cambiando semplicemente “nome” a sezioni specializzate di Tribunali? Si può fare tutto ciò a costo zero, senza investire in specializzazione, in materie così complesse? Non si creerà un sovraccarico di lavoro per i giudici, essendo solo 12 sezioni? Ai posteri l’ardua sentenza.