La legge di stabilità, L. n. 183/2011, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 novembre, come già accennato, presenta notevoli novità in tema di lavoro.
Incentivi assunzione
L’art 33 comma 25 proroga per tutto il 2012 gli incentivi previsti per l’assunzione dei soggetti di cui all’articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191: over 50, beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita’ contributiva e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% rispetto a quello di provenienza.
Ammortizzatori sociali
Prorogati per tutto il 2012 gli ammortizzatori in deroga in scadenza, quelli di CIG, di mobilità, di disoccupazione speciale anche senza soluzione di continuità e con riferimento a settori produttivi ed aree regionali. Stanziati inoltre, 80 milioni di euro per il finanziamento dei contratti di solidarietà difensivi e prorogata, a richiesta, a favore di alcune categorie, il trattamento di CIGS per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite. (art 33 commi 22-23-24).
Apprendistato
L’art 22 comma 1 dispone che a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 è riconosciuto alle imprese fino a 9 dipendenti che assumono apprendisti, uno sgravio contributivo del 100% per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
A decorrere dall’anno 2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attivita’ di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, di cui il 50 per cento destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
Contribuzione gestione separata
Dal 1° gennaio 2012 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale (art 22 co 1).
Contratti di inserimento
E’ modificata la lettera e) del comma 1 dell’art. 54 del D.L.vo n. 276/2003 proprio per favorire al massimo l’inserimento lavorativo delle donne. Pertanto la nuova lett e) del co 1 dell’art 54 è la seguente: “e) donne di qualsiasi eta’ prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile”.
Contratto part-time
Più facile il ricorso a questa forma di lavoro con clausole molto flessibili che potranno essere liberamente stabilite dalla parti nel rispetto della Contrattazione collettiva. Il comma 4 dell’art 22 abroga, la convalida di trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presso la direzione del lavoro competente per territorio. Sono abrogaste anche le lettere a) e b) del comma 44. Dell’art. 1 della legge n. 247/2007.
Telelavoro
“Al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro, i benefici di cui all’articolo 9, comma l, lettera a), della legge 8 marzo 2000, n. 53, possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibili.
I benefici di cui si parla, in pratica, sono i contributi, destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità, ed in particolare:” progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione”.
Inoltre ,per favorire l’inerimento lavorativo dei disabili (art. 3, comma 1, della legge n. 68/1999), ai fini della quota di riserva nell’assunzione obbligatoria, sono valide anche le assunzioni fatta con le modalità del telelavoro. Anche i lavoratori in mobilità possono essere assunti anche con modalità di telelavoro (art 22 co 5).
Decurtazioni e sgravi contributivi
L’art 22 co 6, riconosce anche ai c.d. “contratti di prossimità” la decontribuzione al 10% e lo sgravio contributivo sulle somme corrisposte a titolo di produttività, miglioramento del servizio ed incentivo, previsto dall’art. 8 della legge n. 148/2011. Riaffermata la piena operatività del credito d’imposta per il mezzogiorno.
Pubblico impiego
L’art 16, riscrive completamente l’art 33 d.lgs 165/2001 “I dipendenti in esubero possono essere messi in disponibilità per 24 mesi. In caso di eccedenza, fatte le prescritte comunicazioni, trascorsi 10 giorni, le Amministrazioni risolvono il rapporto di lavoro con il personale che maturato 40 anni di contributi o, in subordine, potranno ricollocarli presso altri settori della stessa o di altra Amministrazione in ambito regionale.
Dopo 90 giorni, il personale non ricollocabile all’interno della stessa Amministrazione o in altro ambito regionale o che ha rifiutato il trasferimento è collocato in disponibilità con una indennità pari all’80% (comprensiva dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale) per 24 mesi. Il periodo in disponibilità è riconosciuto utile ai fini pensionistici”.
Pensioni
L’obbiettivo sarà di arrivare ad una età minima pensionabile non inferiore a 67 anni entro il 2027.