Lo scorso 23 febbraio, il Senato ha approvato in maniera definitiva il disegno di legge che ripristina la quota di riserva in tema di collocamento obbligatorio dei disabili.
Il testo approvato da “un’interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili”.
Il problema era nato dopo che la L. 126/2010, andando a modificare la L. 407/98 (nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), prevedeva di far rientrare nelle ‘quote di riserva’, relative alle assunzioni obbligatorie delle persone con disabilità (legge 68/1999), anche agli orfani ed i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, dando a questi ultimi, una sorta di precedenza rispetto a qualunque altra categoria e, penalizzando di fatto, i disabili stessi.
Ovviamente, si trattava di una “guerra tra poveri”, dato che, la preferenza nelle assunzioni dei familiari vittime del terrorismo, andava a discapito della quota riservata ai disabili.
Il disegno di legge approvato, composto da un solo articolo, recita:
Il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.
Con l’approvazione di tale norma, dunque, si riconferma la quota del 7% dei posti di lavoro riservati alla disabilità in tutte le aziende, pubbliche e private, con più di 15 dipendenti, prevista dall’art. 3 L. 68/99.