Da oggi, 24 novembre, la L. 183/2010, a tutti conosciuta come “collegato lavoro” è legge dello Stato. Diventa quindi operativo, il testo di legge tanto discusso e criticato.
Tra le numerose norme, ricordo che, quella che potrebbe interessare da vicino gran parte di italiani, è la norma sulle impugnazioni dei licenziamenti nei contratti di lavoro a tempo determinato. Si avranno solo 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento, o dalla comunicazione dei motivi ove non contestuali, per impugnare il licenziamento stesso.
La CGIL, spiega che “se entro il 23 gennaio i lavoratori con contratto a termine, scaduto, non presenteranno un ricorso al proprio datore di lavoro perderanno il diritto di farlo”. Una scadenza che, da adesso, si applicherà anche ai contratti di collaborazione o a tempo determinato senza eccezioni. Una norma, come ha più volte sottolineato la CGIL, che colpisce soprattutto i precari che attendono un eventuale rinnovo.
Le stime della CGIL parlano di una cifra compresa tra le 100mila e le 150mila persone coinvolte, in quella che è, coma ha più volte sottolineato il sindacato, una “norma sbagliata, ingiusta e con vizi di costituzionalità”, a cui si aggiunge la “gravità” della retroattività.
Secondo il Segretario Confederale della CGIL, Fulvio Fammoni, da oggi “il lavoratore precario, anche con contratto a termine scaduto, viene messo nella condizione dover decidere in pochi giorni se impugnare il contratto irregolare o perdere per sempre quel diritto”. Questo “crea una disparità fortissima”, in questa maniera, prosegue il dirigente sindacale, ”si equipara la conclusione di un contratto temporaneo ad un licenziamento
Tutti gli uffici legali della confederazione, tutti gli sportelli immigrati, tutte le strutture di categoria delle Camere del Lavoro, saranno impegnate nei prossimi sessanta giorni in una attività straordinaria di consulenza e tutela”.
La CGIL ricorda infine, che i contratti di lavoro precari, già conclusi da tempo, se si ritiene siano viziati da irregolarità, devono quindi essere contestati per scritto entro i 60 giorni successivi all’entrata in vigore della Legge. Questo lo si può fare anche con una lettera che interrompa i termini di legge. Successivamente si avranno 270 giorni a disposizione per andare ad un giudice per riaffermare il diritto”.
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