Questa mattina, alle ore 12.00, il sottosegretario delle politiche per la famiglia Carlo Giovanardi presenterà il nuovo bando di finanziamento che riguarda i progetti di conciliazione tra famiglia e lavoro previsti dall’articolo 9 della legge n. 53/2000 per l’anno 2011.
Giovanardi ha dichiarato: “Poter riaprire le procedure di selezione dei progetti consentirà a molti lavoratori con figli minori, disabili o anziani a carico, di conciliare meglio il loro tempo di lavoro con le responsabilità familiari, il che rappresenta per noi un grande successo nell’impegno continuo che dedichiamo a sostegno della famiglia”.
Nel corso della conferenza verranno presentate alcune buone pratiche messe in atto da importanti aziende, che mostrano l’efficacia e la grande valenza dell’iniziativa.
Le richieste di finanziamento, redatte secondo le modalità previste dal nuovo regolamento di attuazione dell’art. 9, potranno essere presentate entro il 13 luglio utilizzando l’apposita procedura informatica accessibile on line. Una seconda scadenza nel 2011 è prevista per il 28 ottobre.
Ma cosa sono le politiche di conciliazione vita-lavoro?
Le politiche per la conciliazione si ripropongono di fornire strumenti che, rendendo compatibili sfera lavorativa e sfera familiare, consentano a ciascun individuo di vivere al meglio i molteplici ruoli che gioca all’interno di società complesse.
In Italia la normativa cardine in materia è rappresentata dalla legge nr. 53/2000 che, oltre a introdurre i congedi parentali, favorendo un maggior coinvolgimento dei padri nella cura dei figli, ha focalizzato l’attenzione delle regioni e degli enti locali sull’importanza di riorganizzare i tempi delle città ed ha promosso, tramite l’art. 9, la sperimentazione di azioni positive per la conciliazione sul luogo di lavoro, sensibilizzando in tal senso aziende e parti sociali.
L’art. 9 L. 53/2000 ha carattere sperimentale e, di conseguenza, ha subìto nel tempo diverse modifiche. L’ultima modifica, contenuta nell’art. 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari ed aggiornato il novero degli interventi finanziabili, rendendo necessaria la stesura di un nuovo regolamento di attuazione, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2011 (serie generale) ed è entrato in vigore il 18 maggio 2011.
Sono previste misure di conciliazione distinte in favore dei lavoratori dipendenti (art. 9, comma 1) e dei soggetti autonomi(art. 9, comma 3).
Conciliazione per i dipendenti
In base alla nuova disciplina, il 90% delle risorse annualmente disponibili è riservato al finanziamento di datori di lavoro privati, purché iscritti in un pubblico registro (es. registro delle imprese, albi professionali, ecc.), e, ove residuino fondi, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, anche universitarie, che intendano attivare, in favore dei propri dipendenti, una delle seguenti misure di conciliazione:
- nuovi sistemi di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, quali part-time reversibile, telelavoro, orario concentrato, orario flessibile in entrata o in uscita, flessibilità su turni, banca delle ore, ecc. (lettera A);
- programmi e azioni per il reinserimento di lavoratori/lavoratrici che rientrano da periodi di congedo di almeno 60 giorni (lettera B);
- servizi innovativi ritagliati sulle esigenze specifiche dei lavoratori e delle lavoratrici (lettera C). Quest’ultima tipologia di azione è attivabile anche da parte di una pluralità di datori di lavoro consorziati, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di reti territoriali che per un verso consentono di allargare il bacino d’utenza del servizio, abbattendone i costi, e per un altro verso permettono l’integrazione con altre politiche, aventi ricadute sui tempi di vita, realizzate a livello locale.
I destinatari degli interventi progettati possono essere i dipendenti con figli minori o con a carico un disabile, un anziano non autosufficiente o una persona affetta da documentata grave infermità.
La conciliazione per gli autonomi (art. 9, comma 3)
Il residuo 10% delle risorse, invece, è diretto al finanziamento di titolari di impresa, liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano l’esigenza di farsi sostituire, in tutto o in parte, nell’esercizio della propria attività da un soggetto in possesso di adeguati requisiti professionali, autonomamente selezionato.
Questa misura si caratterizza, quindi, per la peculiarità di essere destinata ad un unico beneficiario, che è anche il soggetto proponente.
Può essere attivata esclusivamente per esigenze legate alla genitorialità, per un periodo massimo di 12 mesi (che può essere spalmato nell’arco di 2 anni e ripartito tra i due genitori, laddove entrambi siano lavoratori autonomi).