Lo scorso 28 febbraio 2012, il Ministro dello Sviluppo Economico, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Grilli, i rappresentanti dell’ABI e delle Associazioni d’impresa, hanno firmato un nuovo accordo, contenente misure per il credito alle PMI. Questo nuovo accordo, segue i due precedenti firmati rispettivamente il 3 agosto 2009 e il 16 febbraio 2011.
Lo scopo è quello di assicurare risorse finanziarie alle imprese che hanno prospettive economiche positive ma, nel contempo, vivono una temporanea difficoltà finanziaria e, prevede tre tipologie di interventi finanziari:
- operazioni di sospensione dei pagamenti;
- operazioni di allungamento dei finanziamenti;
- operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.
Le richieste per l’attivazione degli strumenti descritti nell’accordo dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012 utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello elaborato dall’ABI.
Operazioni di sospensione dei pagamenti
Sono previste:
- operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (mutui) anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali;
- operazioni di sospensione per 12 mesi o per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni delle operazioni di leasing rispettivamente immobiliare o mobiliare.
Possono essere sospese le rate in essere alla data dell’accordo che, non abbiano già fruito di un simile beneficio in base al precedente accordo dell’agosto 2009. Inoltre, le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
Operazioni di allungamento dei finanziamenti
Si prevede:
- l’allungamento della durata dei mutui;
- l’allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili;
- l’allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione (ex art. 43 del TUB) perfezionato con o senza cambiali.
Possono usufruire di tali agevolazioni i mutui in essere alla data dell’accordo che, non abbiano già usufruito di tale beneficio in base all’accordo del febbraio 2011.
Il periodo di allungamento è del 100% della durata residua del piano di ammortamento e, comunque, non superiore a 2 anni per i mutui chirografari e 3 anni per quelli ipotecari.
Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività
In questa sezione rientrano le operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall’impresa.
Beneficiari
Tutte le medie e piccole imprese operanti in Italia che al momento di presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese “in bonis”).
Istruttoria domande
La banca nell’effettuare l’istruttoria si dovrà attenere al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure. Di norma entro trenta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste, sarà comunque tenuta a fornire una risposta alla impresa richiedente.
Alle PMI non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle
operazioni di sospensione o allungamento, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza.
Nuove misure per il credito alle PMI (1,7 MiB, 546 hits)