Si avvicina la scadenza del 30 giugno, termine ultimo per fruire del residuo ferie dell’anno 2009. Il datore di lavoro che entro tale termine non conceda le ferie maturate nel 2009 è passibile di sanzione.
Come ben sappiamo le ferie sono disciplinate dall’art. 36 Cost che le considera un diritto irrinunciabile del lavoratore. C’è poi l’art. 2109 C.C,l’art. 10 del D.L.vo n. 66/2003 e dai cambiamenti intervenuti con l’art. 1, comma 3, lettera d), del D. L.vo n. 213/2004
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Il predetto periodo minimo di quattro settimane non puo’ essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. In quest’ultimo caso, il periodo residuo verrà corrisposto nell’ultima busta paga. È nullo ogni diverso accordo che non rispetti i termini di legge.
Quindi, al 30 giugno il residuo ferie del 2009 dovrà essere azzerato; resta invece un altro anno di tempo per la fruizione delle due settimane residue del 2010, mentre delle 4 settimane del 2011 le prime due dovranno essere godute entro il 31 dicembre.
“Il datore di lavoro, inoltre, ha un termine per pagare i contributi sulle ferie, anche se non sono state godute. La scadenza dell’obbligo contributivo è fissata di norma al 18° mese dal termine dell’anno solare di maturazione delle ferie.
Sul periodo maturato per il 2009 e non ancora goduto, vanno in ogni caso pagati i contributi entro il 22 agosto 2011, cumulando la somma che corrisponde alla retribuzione per ferie con la paga del mese di luglio”.
Infine merita ribadire, come affermato anche dalla Cassazione nella sentenza nr. 10341 dell’11 maggio 2011, l‘indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro”.
Inoltre, essendo l’indennità in parola in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa che avrebbe dovuto essere effettuata nel periodo dedicato al riposo, essa ha carattere retributivo e sarebbe, dunque, assoggettabile a contribuzione previdenziale.
Fonte: www.consulentidellavoro.it