Il Ministero della Giustizia, con parere dello scorso 14 maggio, cerca di far chiarezza in merito alla durata massima del tirocinio per l’accesso all’esame di abilitazione per le professioni regolamentate, contenuta nel decreto liberalizzazioni (cd. decreto “Cresci Italia”)
L’art 9 comma 5 del d.l. nr. 1/2012 del 24 gennaio 2012, dispone infatti che:
“La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potra’ essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell’istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente”…
Il punto controverso, su questa norma, dal tenore letterale chiarissimo, è se, tale norma abbia o meno efficacia retroattiva e quindi si possa applicare anche ai tirocini iniziati prima del 24 gennaio.
L’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, fa chiarezza, a seguito di interpello, sulla questione, promosso dal coniglio Nazionale Forense. Nessun dubbio. Secondo l’Ufficio legislativo, “ non sembra che vi siano margini interpretativi per ritenere che le nuove disposizioni sulla durata del tirocinio possano essere applicate retroattivamente”.
E ciò perchè, intanto né il decreto Cresci Italia, nè la relativa legge di conversione, contengono disposizioni transitorie volte a regolare i casi di tirocinio iniziati prima dell’entrata in vigore del decreto legge.
Inoltre, in applicazione dei principi generali in materia di efficacia delle leggi nel tempo ( art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile), le nuove norme sono destinate a trovare applicazione solo quando il tirocinio è iniziato successivamente al 24 gennaio 2012.
D’altronde, si legge nel parere, “quando il legislatore ha voluto applicare retroattivamente le nuove disposizioni in materia di pratica professionale lo ha fatto espressamente, con apposite norme transitorie”.
Inoltre, l’applicazione retroattiva ai tirocini già iniziati, di questa norma, potrebbe portare stravolgimenti agli originari piani di tirocinio, “pianificati in funzione della sua durata complessiva, al fine di consentire al tirocinante di conseguire la preparazione professionale, ritenuta strumentale e indispensabile per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione”.
Del resto, prosegue il parere, la nuova disciplina del tirocinio non si limita a ridurre solo la durata ma, contiene anche delle disposizioni sulle sue modalità di svolgimento , ciò che induce a confermare, in mancanza di una norma transitoria, che tale disciplina possa trovare applicazione solo ai tirocini iniziati successivamente all’entrata in vigore del decreto Cresci Italia.
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