Continuiamo ad analizzare il contenuto del collegato lavoro, approvato in via definitiva lo scorso 20 ottobre; parliamo delle modifiche alla disciplina sull’orario di lavoro previsto dall’art. 7 del collegato.
Cambia nuovamente la disciplina sanzionatoria; l’art 18 comma 3 del d.lgs 66/2003 ( Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), viene sostituito dal seguente:
- in caso di violazione della durata media dell’orario settimanale di lavoro (48 ore comprensive di straordinario), ex art 4 co 2 d.lgs.66/03 e,
- in caso di violazione della normativa sui riposi settimanali ex art 9 co1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro.
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento (4, 6 o 12 mesi secondo quando stabilito dall’art 4), la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro.
Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
- In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 10, comma 1 (normativa sulle ferie), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro.
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».
Viene sostituito anche il comma 4 dell’art.18
In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 1, (normativa sul riposo giornaliero) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»
Sono previste delle deroghe alla normativa sui riposi giornalieri, art 17 D.Lgs 66/2003.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali».
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