Iniziamo ad approfondire il contenuto del cd collegato lavoro, approvato in via definitiva alla Camera lo scorso 19 ottobre. Tra le svariate ed eterogenee norme contenute nel ddl lavoro, l’art 4 disciplina le “misure contro il lavoro sommerso”.
Tale articolo va a modificare l’art 3 L. 73/2002 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare).
Intanto è modificata la maxi sanzione prevista per il lavoro nero ex art 3 co.3 L. 73/2002; non si parla più di “impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie”, bensì di “impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato..”.
- La sanzione amministrativa è stata prevista da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
- Lla sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.
- L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento.
Tale nuova normativa non si applica ai datori di lavoro domestico e quelli pubblici. Inoltre, dalla lettura della norma si ricava che, nessuna sanzione potrà intervenire per quelle forme di lavoro per le quali non è prevista comunicazione al centro per l’impiego tipo le prestazioni occasionali accessorie.
Il Ministero del lavoro, con circolare nr.38/2010 (istruzioni operative sulla maxisanzione contro il lavoro sommerso), afferma che anche per le forme di lavoro per le quali non è prevista comunicazione al centro per l’impiego (es lavoro accessorio o dei familiari) è possibile l’applicazione della maxi sanzione; si veda il nostro articolo: lavoro sommerso: i familiari non assunti sono considerati in nero
Il comma 4 dell’art 3, stabilisce che:
“Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione”.
Competente ad irrogare la sanzione non è più solo l’agenzia dell’entrate ma, tutti “gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente”.
Altra novità riguarda il settore turismo e, in principal modo la comunicazione preventiva on line al centro per l’impiego. Si prevede, infatti che:
“il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro”.