Torniamo ad esaminare da vicino i contenuti del collegato lavoro; questa volta parliamo di collaborazioni coordinate e continuative e co.co.pro.
La norma più rilevante da questo punto di vista è sicuramente data dall’art 39 denominato appunto “obbligo di versamento di ritenute previdenziali”.
L’art 39 dispone che :
L’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
In pratica ciò significa che il datore di lavoro che non versa alla gestione separata è equiparato al datore che non versa i contributi per il lavoratore subordinato. Infatti è prevista la sanzione della reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1033 euro.
L’art 50 del collegato lavoro invece, detta “disposizioni in tema di collaborazioni coordinate e continuative” in cui si fanno rientrare anche i co.co.pro:
Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché abbia, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l’assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Magra consolazione! In pratica con questa norma si chiude il cerchio sulle stabilizzazioni previste dall’art 1202 della L.296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che: ….”al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonche’ di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente piu’ rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208”.
come dire o questa minestra o fuori dalla finestra!