La finanziaria 2010 è ormai legge; come abbiamo già visto, molte sono le novità introdotte dalla L. 191/09: la gestione degli ammortizzatori sociali, gli incentivi finalizzati all’assunzione di particolari categorie di lavoratori, l’indennità a favore dei lavoratori a progetto, lo “staff leasing” e il lavoro occasionale ed accessorio e per l’apprendistato.
Una delle novità introdotte riguarda appunto la somministrazione; attraverso la modifica di alcuni articoli del D. lgs. n. 276/2003 (legge Biagi) è stata reintrodotta l’ipotesi (dapprima abolita dall’art. 1,comma 46, della legge n. 247/2007), dello “staff leasing”, ossia la somministrazione a tempo indeterminato, ampliandone anche la portata.
Intanto lo “staff leasing”, ossia la somministrazione a tempo indeterminato, viene reintrodotto e ampliato nel suo “modus operandi”. Pertanto a mente dell’art.20 comma 3 del D. Lgs 276/03 la somministrazione è possibile:
- per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione di reti intranet o extranet, siti internet, sviluppo di software applicativi, caricamento dati, ecc.;
- per servizi di pulizia, custodia e portineria;
- per servizi da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
- per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, economato;
- per attività di consulenza direzionale;
- per attività di marketing;
- per la gestione di call-center, per l’avvio di attività imprenditoriali nelle c.d. “aree Obiettivo 1”;
- per le costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per installazioni e smontaggio di macchinari, per particolari attività produttive, con riferimento all’edilizia ed alla cantieristica navale, le quali richiedano per fasi successive, l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata;
- in tutti gli altri casi previsti dalla contrattazione nazionale, territoriale (e qui è la novità) o aziendale stipulati da associazioni datoriali o dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
- in tutti i settori produttivi pubblici o privati (altra novità introdotta), per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.
Cambiano le ipotesi nelle quali la somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato è vietata (art 20 comma 5 D. Lgs 276/03).
Oltre ai casi della sostituzione di lavoratori in sciopero ed alla mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, per effetto della mutazione della lettera b) del comma 5 dell’art. 20 del D.L.vo, la somministrazione non può essere effettuata:
salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 (sono i contratti a termine dei lavoratori in mobilità), ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre. Salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia “operante una sospensione di rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione.
In pratica quindi, fermo restando la possibilità di derogare al limite dei 6 mesi, (termine entro il quale, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949, i lavoratori espulsi dall’azienda a seguito di una procedura collettiva di riduzione di personale, hanno diritto alla riassunzione per essere adibiti alle stesse mansioni) ciò che cambia è il passaggio successivo: l’accordo collettivo non serve se il contratto di somministrazione è stato concluso per sostituire lavoratori assenti (es. malattia, maternità, ecc.) o sia concluso per agevolare, attraverso un’esperienza a termine, lavoratori in mobilità (art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991), o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.
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C’è, poi, un ulteriore ampliamento, finalizzato a favorire il reinserimento produttivo dei lavoratori in mobilità. Il nuovo comma 5–bis, inserito dell’art. 20 del D.L.vo n. 276/2003, afferma che “se le agenzie di lavoro utilizzano nei loro contratti di somministrazione contratti a tempo determinato con lavoratori in mobilità (art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991) non trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’art. 20”.
Il comma 3 (come detto ) individua le ipotesi nelle quali la somministrazione è ammessa, il comma 4, riferendosi alla somministrazione a tempo determinato, afferma che la stessa deve riferirsi a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, demandando i limiti quantitativi alla contrattazione collettiva.
Il nuovo testo quindi, consente di non tenere conto di detti limiti riferiti sia alle attività che alle motivazioni, qualora ci si trovi di fronte a lavoratori in mobilità da ricollocare.
Fonte: www.dplmodena.it
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