Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 27 del 24 ottobre 2011 fornisce alcuni chiarimenti in merito al “collocamento obbligatorio disabili e regime delle compensazioni”, così come modificato dalla manovra bis, d.l. r. 138/2011, convertito nella L. 148/2011.
La norma prevede misure di semplificazione a favore delle imprese private con più unità produttive o delle aziende che fanno parte di gruppi di imprese che devono assumere soggetti disabili a mente della L. 68/99.
Si ricorda come l’art 9 della manovra modifica l’art. 5 della L. nr. 68/99 in materia di diritto al lavoro delle persone disabili consentendo che gli obblighi di assunzione possano essere rispettati a livello nazionale.
Ciò significa che le imprese del settore privato che occupano lavoratori in diverse unità produttive, possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d’obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive.
Con il nuovo sistema, precisa la circolare si superano le disposizioni del D.P.R. nr. 333/2000 che subordinava l’operatività della compensazione a specifica autorizzazione del Ministero del lavoro.
Pertanto, individuato il numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato riferito a ciascuna unità produttiva, i datori possono compensare in via automatica le eccedenze di lavoratori assunti in determinate unità produttive con le carenze di lavoratori da assumere in altre unità produttive senza alcun obbligo formale. Infatti, la compensazione opera con la sola dichiarazione del datore di lavoro attraverso la comunicazione del prospetto informativo.
Lo stesso dicasi per i gruppi di imprese che fanno parte di società controllate e/o collegate.
Prospetto informativo
L’unico obbligo a cui sono tenute le imprese è l’invio online del Prospetto Informativo ai servizi regionali secondo le modalità già stabilite dal Decreto interministeriale del 2 novembre 2010. L’automatismo non vale per i datori di lavoro pubblici.
Il prospetto informativo è una dichiarazione che le aziende con almeno 15 dipendenti devono presentare al servizio provinciale competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili.
Dal 2009, il prospetto informativo deve essere inviato esclusivamente per via telematica.
Il sistema delle compensazioni delineato dalla manovra bis, è incompatibile con altri istituti del collocamento mirato come l’esonero parziale, per le unità produttive dell’azienda o per le imprese del gruppo che insistono sulla stessa provincia e, al sistema delle convenzioni.
Per l’esonero parziale l’incompatibilità deriva dalla natura stessa dei due istituti poichè uno prende in considerazione la difficoltà di inserimento lavorativo delle persone disabili mentre l’altro vuole agevolare proprio tale inserimento lavorativo.
Questa automaticità non vale per i datori di lavoro pubblici dove la compensazione territoriale deve necessariamente essere autorizzata preventivamente secondo le modalità che il ministero della funzione Pubblica dovrà specificare.
Infine, la circolare , richiama le norme abrogate dal comma 8-quater dell’art 5 della l. 68/69 comma introdotto dalla manovra bis); pertanto sono abrogate le norme in tema di compensazione territoriale (art. 5 D.P.R. 333/2000) e il decreto ministeriale del 24 aprile 2007.
La circolare nr. 27 del 24 ottobre 2011