Il Ministero del Lavoro, con nota circolare del 25 novembre 2010, fornisce le prime istruzioni operative relative ai tentativi di conciliazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro, alla luce dell’entrata in vigore della L. 183/2010 (cd. Collegato Lavoro).
L’art 31 del collegato lavoro, ha reso facoltativo il tentativo di conciliazione. L’unica eccezione, rimane il tentativo di conciliazione sui cd. “lavori certificati”, di cui all’articolo 80, comma 4, del d. lgs. n. 276/2003, che continua ad essere obbligatorio.
Il nuovo testo dell’art 410 c.p.c., introduce per il nuovo tentativo di conciliazione, numerose innovazioni per il ruolo delle DPL, presso le quali continua a trovare sede la commissione provinciale di conciliazione.
Commissioni e sottocommissioni
Cambia la composizione della commissione di conciliazione Plenaria (di norma composta dal direttore o altro funzionario della DPL che la presiede, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e, altrettanti rappresentanti dei lavoratori) e, conseguentemente delle sottocommissioni (ridotte a tre membri: il presidente più un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei lavoratori).
Nuova procedura per attivare la conciliazione
La richiesta di conciliazione, debitamente compilata, deve essere sottoscritta da chi la propone (datore di lavoro, lavoratore o committente) in originale, consegnata a mano, tramite raccomandata RAR, o tramite PEC alla DPL. Se le parti hanno già raggiunto un accordo, la richiesta può essere presentata congiuntamente con gli stessi modi. E’ esplicitamente escluso l’invio via fax.
La richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
La richiesta di conciliazione deve contenere (art 410 c.p.c. co 6):
- generalità di entrambe le parti; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
- il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
- il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
- l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
A seguito della richiesta, dall’entrata in vigore del collegato, si attiva una procedura fortemente cadenzata:
- entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale.
- entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione,.
- entro 30 giorni successivi deve svolgersi il tentativo di conciliazione.
La mancata adesione della controparte nel termine di 20 gg, determina la possibilità di attivare il ricorso giudiziario e, nell’ipotesi di impugnativa del licenziamento e in tutti gli altri casi previsti dall’art. 32 collegato lavoro, decorrono i 60 giorni per la presentazione del ricorso in Tribunale.
Se la conciliazione riesce anche solo parzialmente, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.
Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
Il giudice nel successivo giudizio, terrà conto del comportamento delle parti, qualora la proposta formulata sia stata rifiutata senza adeguata motivazione.
Fase Transitoria
In assenza di esplicite previsioni della L. 183/2010, nella circolare si chiarisce che:
- per tutte le istanze presentate prima del 24 novembre (data di entrata in vigore del collegato), le commissioni, sia nel caso in cui abbiano già convocato le parti che viceversa, dovranno avvertire le stesse della non obbligatorietà del tentativo di conciliazione.
Per i pubblici dipendenti, in considerazione dell’abrogazione degli artt. 65 e 66 D.lgs. 165/2001, si prospettano tre soluzioni:
- Per i collegi già operanti alla data di entrata in vigore del collegato, il presidente dovrà comunicare al collegio e alle parti che, per avvenuta abrogazione delle norme sopra richiamate, il collegio cessa la sua funzione “ope legis”. Pertanto, se le parti vogliono continuare a conciliare devono trasferire la controversia dinanzi le commissioni della DPL.
- Per le controversie del vecchio rito, non ancora portate dinanzi al collegio, va comunicato che il tentativo di conciliazione (facoltativo) andrà svolto dinanzi le Commissioni della DPL.
- Le richieste di costituzione del collegio secondo gli articoli abrogati, saranno archiviate.
Ultima ipotesi: per le controversie proposte dinanzi al giudice prima del 24 novembre e, per le quali, il Giudice del lavoro, ex art 412 c.p.c vecchio rito, ha sospeso il giudizio e fissato il termine perentorio alle parti, per il tentativo obbligatorio di conciliazione, la Commissione, dovrà procedere secondo la disciplina previgente al collegato lavoro.