L’art 33 del Collegato lavoro, L.183/2010, riscrive l’art 13 del d.lgs 164/2004 ossia, la legge sulle “funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro”, andando così a modificare le procedure di ispezione nei luoghi di lavoro e l’atto di diffida, conseguente all’accertamento di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale da cui derivino sanzioni amministrative.
“Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all’ispezione, con l’obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:
- l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
- la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
- le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione;
- ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti.
Diffida per inosservanza di norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale
Nel caso in cui il personale ispettivo del ministero del lavoro, riscontri delle inosservanze di norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale, provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale (comma 2).
In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza dei trenta giorni (comma 3).
Il pagamento dell’importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
Verbale unico
Il comma 4 dell’art 33, dispone che tutta la procedura sopra indicata, confluisca in un “verbale unico” (verbale di accertamento e notificazione), redatto dal personale ispettivo è notificato al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido.
Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
- gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
- la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;
- la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
- la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.
Effetti della diffida
Ai sensi del comma 5 art 33, la diffida interrompe i termini di cui all’articolo 14 L. 689/81 (legge di depenalizzazione), e del ricorso di cui all’articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3.
Ove da parte del trasgressore o dell’obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.
Il potere di diffida (comma 6) “è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate”.
E’ altresì “esteso gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5”.
Con circolare nr. 38/2010, il Ministero del lavoro ha chiaramente affermato che, se il personale ispettivo, riscontri ipotesi di lavoro nero alle quali è applicabile la maxi sanzione ex art 4 L.183/2010, lo stesso deve diffidare seguendo la procedura sopra descritta, il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido a regolarizzare, sotto il profilo contributivo, retributivo e lavoristico, la posizione dei lavoratori, anche nella ipotesi di un primo loro impiego in nero, seguito da utilizzo regolare.
La diffida non potrà applicarsi alle ipotesi di utilizzo di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno e di minori non occupabili, essendo tali condotte insanabili.