L’INAIL, in relazione alla entrata in vigore – il 1 maggio 2010 – del Regolamento (CE) n. 883/2004 (c.d. Regolamento di base), relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, integrato e modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009, ha pubblicato la circolare n. 16 del 20 aprile 2010, contenente le prime informazioni a carattere normativo in materia.
Il Regolamento (CE) n. 883/2004, come integrato e modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009:
- costituisce il nuovo punto di riferimento in materia
- consente l’effettivo esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone nell’Unione europea
- rafforza gli obblighi di cooperazione tra le amministrazioni in materia di sicurezza sociale.
A norma del Regolamento di base, tutte le persone che risiedono nel territorio di uno Stato membro sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
Infatti, tutti i cittadini dell’Unione Europea – siano essi lavoratori subordinati o autonomi, pensionati, dipendenti pubblici, studenti o persone non attive – conservano i loro diritti in materia di prestazioni sociali quando si spostano all’interno della stessa UE.
I principi fondamentali sono:
- tutte le persone che risiedono nel territorio di uno Stato membro (apolidi, rifugiati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno degli Stati membri, ed i loro familiari e superstiti) sono soggette agli obblighi e sono ammesse ai benefici previsti della legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato;
- rafforzamento del principio generale della parità di trattamento dei cittadini di tutti gli Stati membri, che si traduce nella piena equiparazione, in materia di sicurezza sociale, tra cittadini e stranieri. Questo principio è stato integrato con l’inserimento di una disposizione che prevede l’assimilazione di prestazioni, redditi, fatti ed avvenimenti (di rilevante importanza per i lavoratori frontalieri;
- abolizione della figura del lavoratore stagionale;
- riconoscimento della totalizzazione dei periodi assicurativi negli Stati membri per i diritti alle prestazioni: i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nel quadro della legislazione di uno Stato membro vengono presi in considerazione in tutti gli altri Stati membri;
- modifica di alcune disposizioni concernenti la disoccupazione: è stato previsto il mantenimento per un certo periodo (tre mesi prorogabili a sei) del diritto alle prestazioni di disoccupazione per il disoccupato che si reca in un altro Stato membro per cercarvi lavoro;
- rafforzamento ed estensione del principio dell’esportabilità delle prestazioni in natura (fatte salve le eccezioni previste);
- introduzione del principio di buona amministrazione: le Istituzioni sono tenute a rispondere a tutte le domande entro termini ragionevoli ed a comunicare alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dalle norme regolamentari;
- sostegno della mobilità dei lavoratori frontalieri e dei disoccupati: i lavoratori frontalieri che sono diventati disoccupati possono iscriversi agli uffici del lavoro sia dello Stato membro di residenza che dello Stato membro di ultima occupazione. Tuttavia, hanno diritto alle prestazioni solo da parte dello Stato membro di residenza;
- competenza dello Stato membro nel quale la persona svolge la propria attività lavorativa (lex loci laboris);
- modificazione della disciplina del distacco: la persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata per svolgervi un lavoro per suo conto in un altro Stato membro, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, purché l’attività stessa non superi i 24 mesi e non sia inviata in sostituzione di un’altra persona. La stessa disposizione si applica per il lavoratore autonomo.
previsione di norme particolari per:
- i pubblici dipendenti , che sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’Amministrazione da cui dipendono;
- la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri ,che è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, se in questo esercita una parte sostanziale della sua attività; diversamente, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel quale il datore di lavoro ha la sua sede o il suo domicilio
- la persona che esercita un’attività autonoma , che è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, se in questo esercita una parte sostanziale della sua attività; diversamente, è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività;
- i lavoratori frontalieri pensionati , che fruiscono di cure mediche nell’ultimo Stato di occupazione, nella misura in cui si tratta della prosecuzione di cure iniziate in detto Stato. Coloro che hanno lavorato per due anni nel quinquennio precedente al pensionamento per vecchiaia o invalidità, possono continuare a fruire delle prestazioni in natura (cure mediche) senza restrizioni nell’ultimo Stato di occupazione, a condizione che gli Stati membri interessati abbiano optato in tal senso.
Sono inoltre previste procedure telematiche di scambio di informazioni tra paesi membri. In particolare, il progetto si propone l’attivazione dello scambio elettronico delle informazioni in materia di sicurezza sociale tra le Istituzioni e gli Organismi di collegamento dei Paesi membri attraverso i SEDs,
L’Italia sarà presente nella fase di avvio sperimentale del progetto insieme ad altri cinque Paesi dell’Unione (Austria, Finlandia, Bulgaria, Paesi Bassi e Germania).
Previsti per ogni Stato membro, specifici punti informatici di trasmissione dei SEDs denominati Access Point (Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 29 gennaio 2009) che per l’Italia sono:
- Ministero del Lavoro – punto di accesso per tutte le Istituzioni competenti in materia di cure mediche
- INAIL – punto di accesso per le prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali e per tutte le Istituzioni che erogano prestazioni dello stesso tipo
- INPDAP – punto di accesso per le prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici
- INPS – punto di accesso per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo
Fonte: www.dplmodena.it