Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 1 del 23 febbraio 2011, ha fornito ulteriori indicazioni circa la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Nella circolare si fa riferimento al collegato lavoro (L, 183/2010), richiamando l’art. 25 che, ha previsto a decorrere dal 1 gennaio 2010, l’obbligo dell’invio telematico dei certificati di malattia anche per i dipendenti privati.
Per quanto riguarda la responsabilità per la violazione della normativa sulla trasmissione dei certificati, la circolare richiama le precedenti circolari nr. 1 dell’11 marzo 2010 e nr 2 del 28 settembre 2010. ribadendo che, per avere responsabilità, devono ricorrere sia l’elemento oggettivo dell’omissione dell’invio telematico che, quello soggettivo del dolo o della colpa.
Tale responsabilità deve essere quindi esclusa nei casi di malfunzionamento del sistema generale, guasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico, situazioni che devono essere considerate dalle aziende sanitarie o dalle altre strutture interessate, ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare.
La circolare ricorda anche il principio di gradualità e proporzionalità e, secondo le previsioni dei CCNL, nell’applicazione delle sanzioni disciplinari e ciò, anche nelle ipotesi previste dall’art. 55-septies del D.lgs 155/2001 che prevede il licenziamento per il dipendente pubblico o, la decadenza dalle convenzioni per il medico convenzionato.
Non sussiste responsabilità del medico che redige un certificato cartaceo nella “aree di esenzione” previste dalla circolare nr. 2; per quanto riguarda la trasmissione telematica delle strutture di Pronto soccroso, le strutture ospedaliere devono individuare le soluzioni tecniche ed organizzative più idonee al raggiungimento dello scopo utilizzando i servizi SAC (sistema di accoglienza centrale).
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