La Cassazione, con sentenza nr. 7585 dello scorso 1 aprile ha chiaramente affermato che il TFR del lavoratore deve essere garantito ( e quindi pagato) dal Fondo di garanzia INPS, anche se non è stato dichiarato il fallimento del datore di lavoro.
Nel caso di specie, una lavoratrice, dopo aver agito infruttuosamente verso il proprio datore per ottenere il TFR maturato, decide di ricorrere al Tribunale per chiedere il fallimento del datore. La domanda viene respinta per esiguità del credito.
La lavoratrice chiede tale TFR direttamente al Fondo Garanzia dell’INPS; anche in questo caso la domanda viene respinta per mancanza di dichiarazione di fallimento. La stessa si rivolge al Tribunale. La Corte d’appello, ribaltando la sentenza di primo grado, dichiarava che “l’intervento del Fondo non era impedito dalla circostanza che l’istanza di fallimento era stata respinta”. L’Inps ricorreva in Cassazione.
Secondo gli Ermellini, la L. 297/82 sul TFR, all’art. 2 (Fondo di garanzia), ha previsto il pagamento del TFR da parte dell’INPS quando l’impresa è soggetta a fallimento ma, anche quando, secondo il comma 5, il datore di lavoro non soggetto a fallimento, non adempia, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata.
Richiamando un precedente orientamento, la Corte ribadisce la lettura data alla legge 297/82 anche alla luce della direttiva Ce 987/1980 ossia, circa la “possibilità di un’azione nei confrornti del fondo di Garanzia a condizione, che il datore di lavoro, non soggetto alla legge fallimentare, venga sottoposto senza esito ad esecuzione forzata”.
“L’esigenza di tutela effettiva del lavoratore è coerente con le finalità della legge dell’82 che, mediante l’istituzione di un Fondo di garanzia, affidato all’INPS, vuole compensare la disciplina del TFR in cui il sistema degli accantonamenti, fa si che gli importi spettanti ai lavoratori, vengano trattenuti e utilizzati dal datore, con una previsione di tutela del credito certa”.
Pertanto, il principio da affermare è che “ai fini della tutela della L 297/82 del lavoratore per il pagamento del TFR, in caso di insolvenza del datore, quest’ultimo se assoggettabile a fallimento ma, non può essere dichiarato fallito per l’esiguità del credito, va considerato non soggetto a fallimento e quindi, trova applicazione l’art. 2, comma 5, secondo cui il lavoratore può chiedere al Fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, essendo sufficiente che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una esecuzione forzata, salvo che risultino in atti altre circostanze che dimostrino l’esistenza di altri beni aggredibili con l’esecuzione forzata”.