Con sentenza nr.15058/2010 la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il rifiuto dell’imprenditore di assumere un lavoratore disabile, qualora la qualifica dallo stesso posseduta, non è in linea con il profilo aziendale richiesto.
Il caso ha riguardato un lavoratore disabile che si è visto rifiutare da una società, l’assunzione obbligatoria, a seguito dell’Avviamento disposto dall’Ufficio Provinciale del lavoro per asserita difformità tra qualifica di “addetto alla manovalanza”, riportata nel nulla osta di avviamento e quella di “muratore, stuccatore e posatore”, risultante dalla tessera di iscrizione al collocamento obbligatorio.
Sia il Tribunale di primo grado che la corte d’Appello di Roma, riconoscevano il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni per la mancata assunzione. L’azienda proponeva ricorso in Cassazione.
Per la Cassazione, al termine “qualifica” non deve essere assegnata una portata astratta ma, in conformità delle linee guida della normativa sul lavoro dei disabili, un significato concreto da intendersi cioè “ come specificazioni delle capacità tecnico- professionali di cui deve essere provvisto l’assumendo che siano richieste per la sua collocazione lavorativa”.
Secondo la Corte, la ratio dell’art 9 L. 68/1999 (collocamento obbligatorio) va ravvisata nel fatto di considerare l’invalido una «risorsa» per l’azienda al pari degli altri lavoratori e non un «peso», è tesa a fare sì che la collocazione di un diversamente abile nell’organizzazione aziendale “sia utile all’impresa e che nello stesso tempo, per consentire l’espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità”.
Proprio per questo, “viene meno l’obbligo dell’azienda di procedere all’assunzione, allorchè, l’avviamento sia avvenuto per una qualifica diversa, seppure simile a quella specificata nella richiesta, non potendosi addossare all’impresa richiedente la responsabilità di sopperire a tale difformità mediante indagini di fatto sulle pregresse esperienze del lavoratore e, su quanto da lui riferito in sede di colloquio preassuntivo”.
“Ne consegue che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l’assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica, che risulti, in base all’atto di avviamento, diversa ma, anche di un lavoratore con qualifica “simile” a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalità previste dalla stessa l 68/1999 art. 12”.