Lo schema di decreto legislativo, approvato lo scorso 9 giugno dal Consiglio dei Ministri, in tema di congedi e permessi, ha ritoccato, anche la materia dell’aspettativa per dottorato di ricerca e i congedi per cure per gli invalidi
E’ questa l’ultima modifica che si aggiunge, come già ampliamente illustrato, alle modifiche in tema di congedo di maternità e congedo parentale, nonchè il congedo per assistenza di soggetti portatori di handicap gravi.
L’art. 5 dello schema di d. lgs, modifica l’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n 476, in materia di aspettativa per dottorato di ricerca:
E’ facoltà discrezionale dell’amministrazione la concessione del congedo per dottorato di ricerca, prevedendo che il congedo possa essere accordato compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione stessa.
Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.”
Congedo per cure per gli invalidi
I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.
Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.
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