Il decreto sviluppo, d.lg. nr. 71/2011 prevede all’art 2 delle agevolazioni per l’assunzione di lavoratori nel Mezzogiorno. L’assunzione deve essere a tempo indeterminato e, l’agevolazione è sotto forma di credito di imposta per i datori di lavoro ubicati in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.
L’assunzione deve avvenire nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del decreto sviluppo, vale a dire entro il 13 maggio 2012 e riguarda i lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” secondo la definizione fornita dal Regolamento 800/2008/CE.
Sono definiti lavoratori svantaggiati:
- lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero
- privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
- che abbiano superato i 50 anni di eta’, ovvero
- che vivano soli con una o piu’ persone a carico, ovvero
- occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna – ivi definito –
- ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite.
Per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.
Il comma 2 dell’art. 2 del decreto parla di incremento occupazionale che va calcolato come differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato ogni mese ed il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato occupati nei dodici mesi precedenti. I lavoratori a tempo indeterminato e parziale si calcolano “pro quota” rispetto all’orario previsto nel CCNL, per effetto dell’art. 6 del D.L.vo n. 61/2000 (comma 5).
L’incremento della base occupazionale va computato al netto delle diminuzioni verificatesi nelle società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Tutte le assunzioni a tempo indeterminato dei datori di lavoro di nuova costituzione che “nascono” dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge, sono considerate nuove assunzioni.
Agevolazione economica
Nel caso di assunzione di lavoratori svantaggiati è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione.
In caso di assunzione di lavoratori “molto svantaggiati”, il credito d’imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione.
Il credito d’imposta va indicato (art. 2, comma 6) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile soltanto in compensazione entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Decadenze dal beneficio
Il comma 7 dell’art. 2 detta le ipotesi di decadenza dal diritto di usufruire del credito di imposta:
- se, il numero complessivo dei dipendenti, e’ inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti all’arco temporale di cui al comma 1;
- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonche’ nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di
lavoro per condotta antisindacale.
Le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell’utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo (FES) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto.
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