Il 9 febbraio scorso, Confapi e le confederazioni dei lavoratori Cgil, cisl e Uil hanno sottoscritto l’accordo interconfederale relativo all’applicazione di quanto disposto dalla legge 133/08 (art. 23) in materia di svolgimento in azienda della formazione per l’apprendistato professionalizzante.
L’accordo prevede, per le aziende che applicano i contratti di lavoro Confapi, lo svolgimento di attività formativa degli apprendisti all’interno dell’azienda, “riconoscendo le parti firmatarie, il ruolo educativo del processo lavorativo e del tutor aziendale”. Si individuano inoltre, le linee guida per la definizione, demandata ai CCNL di categoria, della durata, delle modalità di erogazione della formazione stessa e, della capacità formativa richiesta all’azienda.
Ruolo centrale nel processo formativo è svolto dall’ente bilaterale, individuato nell’Enfea. Esso riceve i piani formativi, ne valuta la conformità rispetto ai profili dei CCNL e svolge, direttamente o attraverso strutture formative indicate dalle parti costituenti, due terzi della formazione trasversale e di base il 1° anno.
Il parere di conformità dei piani di formazione deve essere rilasciato dall’Enfea entro 20 giorni dal deposito, trascorsi i quali saranno considerati conformi solo i piani formativi relativi a qualificazioni professionali contemplate nei rispettivi CCNL. Per gli altri piani formativi non previsti nei CCNl si renderà necessario un espresso accordo delle parti contrattuali di riferimento.
Capacità formativa dell’azienda e nozione di formazione interna e/o esterna
Per quanto riguarda la prima annualità del contratto di apprendistato, si stabilisce nell’accordo che, almeno il 30 % del monte ore annuo complessivo di formazione sia dedicato alla formazione trasversale e di base ossia, alla formazione relativa alla conoscenza delle normative che regolano il rapporto di lavoro, l’organizzazione del lavoro e la sicurezza. Si demanda all’Ente bilaterale l’erogazione di almeno i 2/3 del monte ore complessivo dedicato alla formazione trasversale (sempre nel primo anno).
Per gli anni successivi al primo, sarà il CCNL di riferimento a stabilire la percentuale di monte ore da attribuire alla formazione trasversale e di base nonchè, il totale delle ore a carico dell’ente bilaterale.
Maggiore importanza viene data anche alla capacità dell’azienda di svolgere formazione interna.Per poterlo fare l’azienda deve dichiarare nel piano formativo di avere le competenze necessarie per erogare una adeguata formazione sia trasversale che professionalizzante, tramite risorse umane capaci di trasferire le competenze previste nel piano formativo.
E’ necessaria quindi, la presenza di un tutor che sia punto di riferimento per l’apprendista, purchè dotato anche nell’ambito di un percorso formativo di 16 ore promosso dall’ente bilaterale direttamente o, tramite gli enti di formazione accredita presso la regione e in convenzione con l’ente bilaterale.
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor può essere svolta dal datore di lavoro; in quelle con più di 15 dipendenti invece, il datore delega un soggetto interno con qualifica professionale almeno pari o superiore a quella che l’apprendista dovrà raggiungere al termine del percorso formativo o, altrimente si potrà delegare un soggetto esterno all’azienda.
Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, il datore attesta l’avvenuta formazione e comunica all’interessato e all’ente bilaterale, l’acquisizione della qualifica professionale ai fini contrattuali secondo la normativa vigente.
Libretto formativo
La formazione erogate viene registrata nel “libretto formativo del cittadino” o, in mancanza, può essere registrato su appositi modelli cartacei o informatici e sul forglio firma.
In assenza del libretto formativo, l’attestazione di avvenuta formazione operata dal datore di lavoro ha valore anche ai fini dell’attestazione del percorso formativo
Un’ultima considerazione riguarda la fase transitoria, fino alla sottoscrizione dei CCNL. Si sono immaginate due possibili fattispecie: contratti di apprendistato già in essere in base alle norme vigenti, e quelli attivati nelle more dei rinnovi stessi. In entrambi i casi è previsto, oltre al consenso dell’apprendista, la possibilità di ricorrere alle norme convenute nell’intesa, purché si sia in presenza di profili già presenti e convenuti nei CCNL in essere, rispettando con ciò la titolarità delle categorie.
Fonte: www.dplmodena.it