Con provvedimento del 15 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello per comunicare la cessione del tax credit locazioni previsto dal D.L. Rilancio. Credito d’imposta che agevola le partite iva nel pagamento dei canoni di locazione di immobili non abitativi, durante l’emergenza coronavirus.
Il credito d’imposta può esser ceduto a soggetti terzi, compreso il locatore. Il bonus è stato oggetto di diverse modifiche normative. Da ultimo, la Legge di bilancio 2021 ha prorogato il bonus fino al 30 aprile 2021. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.
In considerazione delle novità previste dalla Legge di bilancio 2021, l’Agenzia delle entrate ha dovuto aggiornare il modello, per permettere la comunicazione della cessione, anche con riferiremo ai mesi fino ad aprile 2021.
Il tax credit locazioni nel decreto Rilancio
L’art.28 del D.L. 34/2020, prevede un credito d’imposta per i canoni di locazioni pagati da imprese, artigiani e professionisti durante l’emergenza coronavirus. Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019. La locazione deve riguardare immobili non abitativi. Rileva comunque la loro effettiva destinazione, senza che la classificazione catastale faccia la differenza.
Dunque, gli immobili devono essere destinati alle seguenti attività: industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Sono agevolati i mesi di marzo aprile maggio e giugno 2020. Per le strutture turistico ricettive con attivita’ solo stagionale il bonus spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. I canoni devono essere effettivamente pagati e fino a tale momento non spetta alcun credito d’imposta.
Detto ciò, il credito spetta nella misura del:
- 60% per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% per i canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
Colui che richiede il credito d’imposta deve presentare nei mesi agevolati un calo di fatturato del 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Il requisito va verificato mese per mese. Ad esempio, in riferimento ad maggio 2020 rispetto a maggio 2019.Tale requisito non è necessario per coloro che hanno iniziato l’attivita’ a partire dal 1° gennaio 2019 o per coloro che hanno la sede operativa nei comuni nei quali era già in essere uno stato di emergenza.
L’utilizzo del credito d’imposta può avvenire principalmente in tre modi:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione in F24 successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni;
- può essere ceduto anche in misura parziale.
Sul punto 3), la cessione può essere disposta in favore del locatore o del concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare; di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
La cessione del credito: indicazioni operative
Con il provvedimento del 1° luglio 2020, l’Agenzia delle entrate aveva fissato le modalità di cessione del credito d’imposta in esame. Con lo stesso provvedimento era stato approvato anche il modello per comunicare la cessione, insieme alle relative istruzioni.
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità previste per il cedente. Nel caso in cui i cessionari intendano utilizzare i crediti in compensazione:
- il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate,
- se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, l’ F24 è scartato;
- non si applicano i limiti di utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione previsti dall’articolo 34 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.
Con un ulteriore provvedimento del 14 dicembre il modello di comunicazione è stato sostituito. Perchè nel frattempo il credito d’imposta era stato oggetto di ulteriori modifiche normative.
Nel dettaglio, il bonus è stato esteso:
- ai canoni di locazione del mese di giugno 2020, per le strutture turistico-alberghiere con attività solo stagionale, ai canoni del mese di luglio 2020, per le imprese turistico-ricettive fino al 31 dicembre 2020 (art.77, D.L. 104/2020, decreto Agosto);
- ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 1 al D.L n. 137/2020 (art.8 del D.L. 137/2020, decreto Ristori);
- ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 dello D.L. 149/2020, nonché per le imprese che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle cosiddette “zone rosse”(articolo 4 del D.L. 149/2020,decreto “Ristori-bis”).
Con lo stesso provvedimento è stata attivata la procedura che permette di comunicare la cessione del credito anche tramite il proprio commercialista o altro intermediario abilitato a prestare assistenza fiscale.
Tax credit locazioni, cessione del credito: nuovo modello di comunicazione
La Legge di bilancio 2021 ha prorogato il bonus fino al 30 aprile 2021. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.
Da qui, si è reso necessario aggiornare il modello di comunicazione della cessione del credito d’imposta. Per consentire la comunicazione della cessione del credito anche con riferimento ai mesi fino ad aprile 2021.
Con il provvedimento del 15 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha sostituito il precedente modello di comunicazione e le relative istruzioni. La sostituzione riguarda il modello approvato il 14 dicembre scorso (vedi pr. precedente).
La comunicazione può essere inviata entro il 31 dicembre 2021.
Lo stesso modello di comunicazione è utilizzato per comunicare al Fisco la cessione del credito d’imposta negozi e botteghe, ex art.65 del D.L. 18/2020, Cura Italia.