Per poter fruire del Superbonus 110%, la detrazione che consentirà di eseguire lavori in casa di riqualificazione energetica e di miglioramento antisismico a costo zero, occorre rispettare alcune tempistiche.
Gli ultimi chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la recente circolare 24/2020 nella quale sono stati riportate anche le tipologie di lavori per i quali è possibile accedere alla maxi detrazione del 110%.
Fissate inoltre le date da rispettare, i limiti di spesa da rispettare e i criteri di imputazione delle stesse.
Superbonus 110%: tipologie di lavori ammessi
Sulla base di quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate rientrano nell’ambito di applicazione della maxi agevolazione fiscale i cosiddetti interventi trainanti ovvero:
- gli interventi finalizzati all’isolamento termico;
- interventi volti alla sostituzione di impianti di riscaldamento;
- interventi diretti al miglioramento antisismico degli edifici.
Da precisare tuttavia che la detrazione arriva al 110% anche qualora vengano realizzati interventi cosiddetti trainati.
Infatti, oltre agli interventi principali sopra elencati sono ammessi al superbonus anche altri lavori, detti trainati, per i quali si potrà fruire dell’agevolazione fiscale solo se eseguiti in abbinamento a lavori trainanti.
Ci sono anche altre spese ammesse al superbonus: si tratta di spese accessorie ai vari interventi eseguiti, siano essi trainanti o trainati. Si pensi ai costi dei materiali utilizzati, alle spese per la progettazione o altre prestazioni da parte di professionisti tecnici abilitati.
Superbonus lavori in casa: quali sono le date da rispettare
La detrazione riconosciuta nel caso vengano eseguiti i lavori ammessi dal superbonus è pari al 110% e viene rimborsata in ai beneficiari in 5 quote annuali di identico importo.
Da tener presente che il superbonus potrà essere riconosciuto solo per le spese sostenute a far data dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi. È questo dunque il periodo di vigenza dell’agevolazione.
Fanno eccezione gli interventi realizzati dall’istituto autonomo case popolari e simili per i quali è previsto un termine maggiore (30 giugno 2022).
Bonus lavori 110%: criterio di imputazione delle spese
La circolare dell’Agenzia delle Entrate spiega quelli che sono i criteri per individuare il periodo di imposta in cui imputare le spese.
Per le persone fisiche (intendendosi compresi anche gli esercenti di arti professioni nonché gli enti non commerciali) si fa riferimento al criterio di cassa, ovvero alla data dell’effettivo pagamento, a prescindere dalla data di avvio dei lavori.
Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali si fa riferimento al criterio di competenza e dunque alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021.
In questo caso il criterio di competenza non tiene in conto della data di avvio degli interventi cui le spese fanno riferimento e la data di pagamento.
Per le spese sostenute da soggetti diversi da quelli sopra elencati, qualora si effettuino interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva la data dell’avvenuto bonifico da parte del condominio, a prescindere dalla data di versamento della rata condominiale.
Date relative alle spese sostenute per gli interventi trainanti
Le date relative alle spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere comprese nel periodo di vigenza della super detrazione.
Quindi se per i lavori trainanti abbiamo un unico vincolo ovvero il lasso di tempo di validità del superbonus; per i lavori trainati ci sono invece 2 vincoli da rispettare.
In quest’ultimo caso, per avere diritto al beneficio fiscale, i lavori trainanti devono essere compresi tra la data di inizio e quella di fine del lavoro principale cui vengono abbinati.
Ad ogni modo le spese sostenute per interventi agevolabili possono essere ammesse al superbonus anche solo parzialmente.
È quanto si verifica nel caso in cui le spese siano sostenute solo in parte, nel periodo di ammissibilità dell’agevolazione per i lavori trainanti.
Per meglio comprendere facciamo un esempio.
- Il condominio effettua interventi per il cappotto termico nel mese di giugno 2020;
- nello stesso mese versa all’impresa esecutrice una somma a titolo di acconto. Per tale importo non avrà alcuna detrazione. La restante somma versata a saldo nel mese di settembre rientrerà nel superbonus.
Sconto in fattura e cessione del credito
Per le spese ammesse al Superbonus 110, in alternativa alla detrazione fiscale, si potrà ricorrere:
- allo sconto in fattura
- e alla cessione del credito
per i quali l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito a regole e procedure da adottare.
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