Superbonus 110%, ultime novità decreto semplificazioni: gli interventi ammessi all’agevolazione fiscale saranno realizzabili mediante la sola comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella comunicazione devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Non sarà più necessaria l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.
Questa è una delle novità contenuta nel Dl Semplificazioni con la quale il Governo cerca di dare un’accelerata all’avvio dei cantieri per il 110%. Soprattutto in ambito condominiale.
Attenzione però, ciò non significa che i lavori sono agevolati al di là della regolarità urbanistica dell’immobile. Infatti, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Superbonus 110%: cos’è e come funziona
Il superbonus 110% è disciplinato dall’att.119 del D.L. 34/2020, decreto Crescita.
Consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico su immobili residenziali. In alternativa alla detrazione, il contribuente può optare per lo sconto in fattura (anche pari al corrispettivo dovuto all’impresa) o per la cessione di un credito d’imposta pari alla detrazione spettante. La cessione può essere disposta in favore di soggetti terzi quali fornitori dei lavori, soggetti privati (anche familiari) o anche in favore di banche e altri intermediari finanziari.
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
- Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”.
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Interventi trainanti e trainati
Il Superbonus spetta per i seguenti interventi principali meglio definiti quali interventi trainanti: interventi di isolamento termico sugli involucri. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; interventi antisismici.
Oltre agli interventi trainanti sono agevolati, se effettuati congiuntamente a uno degli interventi appena elencati, i c.d interventi trainati ossia interventi secondari.
Si tratta di: interventi di efficientamento energetico; installazione di impianti solari fotovoltaici; infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).
A seconda della tipologia di lavori effettuati è necessario essere in regola con le relative autorizzazioni comunali.
Superbonus 110%: le autorizzazioni ai lavori
A seconda del lavoro da effettuare, il legislatore prevede una determinata procedura nonchè un preciso titolo edilizio.
A tal proposito, il D.Lgs 222/2016 ha riscritto il quadro complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi. Prevedendo anche un ampliamento della categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera.
Nello specifico possiamo distinguere tra (Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n°910/1 2020):
- attività edilizia totalmente libera. Si tratta di interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo, né è prevista alcuna specifica comunicazione (si tratta prevalentemente di opere di manutenzione ordinaria). Rientrano tra le opere non soggette ai titoli abilitativi anche alcuni degli interventi di cui all’art. 16-bis del TUIR, lett. f) (interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi), lett. g) (interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico), lett. h) (interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia), lett. l) (interventi rivolti alla prevenzione degli infortuni domestici) e gli interventi di messa a norma degli edifici e degli impianti tecnologici;
- attività edilizia previa comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Si tratta degli interventi edilizi eseguibili previa comunicazione al comune dell’inizio dei lavori e asseverazione del tecnico (manutenzione straordinaria);
- attività edilizia soggetta a SCIA. Si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti nell’attività edilizia totalmente libera, né nell’attività edilizia previa comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), né nell’ attività edilizia soggetta a permesso di costruire e soggetta a super SCIA;
- attività edilizia soggetta a permesso di costruire. Interventi edilizi indicati all’articolo 10 del DPR n. 380 del 2001;
- attività edilizia soggetta a SUPER SCIA alternativa al permesso di costruire.
Superbonus 110, novità decreto Semplificazioni
Proprio sui titoli edilizi necessari per l’effettuazione dei lavori ammessi al 110%, è intervenuto il D.L. Semplificazioni, prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’obiettivo del decreto, tra gli altri, è anche quello di limitare la burocrazia per avviare i lavori ammessi al superbonus 110%. Ma questo non è l’unico aspetto del superbonus sul quale il Governo è intervenuto.
Con il Decreto-Legge semplificazioni viene introdotta una presunzione legale in base alla quale, gli interventi ammessi al 110%, sono soggetti a semplice comunicazione di inizio lavori (CILA).
Cos’ l’art.33 comma dell’attuale bozza del D.L. Semplificazioni 2021:
Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
La data del 1° settembre 1967 determina l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di costruire con licenza edilizia.
Anche con condono in corso si dovrebbe accedere al superbonus 110%.
Sintetizzando, i lavori ammessi al superbonus 110% rientrano nella manutenzione straordinaria dell’edificio e sono realizzabili mediante CILA.
La Regolarità urbanistica dell’immobile
Attenzione, quanto appena affermato, non significa che i lavori sono agevolati al di là della regolarità urbanistica dell’immobile. Infatti, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Inoltre, si decade dall’agevolazione in caso di:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati quali gli estremi del titolo abilitativo, ecc;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni rilasciate dai tecnici.
Estensione dell’ambito soggettivo: superbonus anche per le case di cura e le caserme
Il D.L. semplificazioni interviene anche sulla platea dei soggetti ammessi al superbonus 110%.
Al contrario di quanto riportato nelle prime bozze del decreto, gli alberghi non sono ammessi all’agevolazione.
Possono ora beneficiare del superbonus gli enti del terzo settore (ad esempio le Onlus). Nello specifico, rispetto al previgente testo dell’art.119, l’apertura riguarda le Onlus, le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che:
- svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica;
- sono in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.
Il riferimento è rispettivamente a: collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme (B/1); case di cura ed ospedali (B/2 senza fine di lucro); Case di cura ed ospedali (D/4 con fine di lucro)
A tal proposito, tali immobili devono essere posseduti a titolo di: proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso al superbonus 110% , a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all’entrata in vigore della disposizione.
Infine, sono ammessi al superbonus gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.
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