Una interessante precisazione scritta è recentemente arrivata da parte dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento al superbonus 110%. Si tratta – come noto – dell’agevolazione che consente ai privati di compiere lavori di efficientamento energetico e antisismici sugli immobili, ma a carico totale del Fisco.
Tuttavia, detto superbonus presenta una normativa di dettaglio piuttosto articolata e complessa, tanto che l’Amministrazione finanziaria è nuovamente intervenuta per chiarire la situazione, pubblicando la risposta ad un interpello relativo appunto al superbonus. Vediamo allora perchè il contenuto di questa comunicazione è significativo in materie di spese, lavori di ristrutturazione e benefici fiscali.
Superbonus 110: qual è la finalità?
Prima di esporre i contenuti della precisazione da parte dell’amministrazione finanziaria, ricordiamo in sintesi in che cosa consiste il superbonus 110%. Detta agevolazione è stata inclusa nel Decreto Rilancio ed ha la peculiare caratteristica di innalzare al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per interventi inerenti l’efficienza energetica, interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di mezzi elettrici negli edifici.
Non solo: per legge, sussistono ulteriori 6 mesi di tempo (fino al 31 dicembre 2022) per le spese inerenti i lavori condominiali o compiuti sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Come precisato sul sito web dell’Amministrazione finanziaria, le citate misure si accompagnano alle detrazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio; inclusi quelli per la riduzione del rischio sismico (cosiddetto Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto Ecobonus).
Non poche persone, in questi ultimi mesi, hanno avuto a che fare con una normativa sul superbonus 110%, talvolta di difficile interpretazione e comprensione; tanto che l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risposta all’interpello n. 88 dell’8 febbraio 2021, la quale finalmente chiarisce che le spese da inserire nel Superbonus si riferiscono non solo al 2020-2021 ma anche ai lavori iniziati prima.
L’agevolazione vale anche su lavori iniziati prima del DL Rilancio
Quanto rimarcato nella citata risposta all’interpello è senza dubbio utile per gli interessati al superbonus 110%. Infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate, anche se un’intervento di demolizione e ricostruzione (ristrutturazione edilizia) che include lavori rientranti nel superbonus è cominciato nel maggio 2019 e quindi anteriormente alla promulgazione del DL Rilancio summenzionato (19 maggio 2020), può avvalersi dell’agevolazione in oggetto. Ma attenzione: resta fermo che la maxi-agevolazione si applica esclusivamente alle spese sostenute dal primo luglio 2020 a tutto il 2021.
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Nella stessa risposta dell’8 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha anche effettuato una ulteriore utile precisazione, inerente le tipologie di interventi inclusi tra quelli di ristrutturazione edilizia. Infatti, sulla scorta delle modifiche di cui al DL Semplificazioni l’Ente ha chiarito che sono inclusi, tra gli interventi di ristrutturazione edilizia
“gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche; con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali; incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.
Agenzia Entrate, circolare n. 24 del 2020
Ribadiamolo per chiarezza: non conta che i lavori di ristrutturazione abbiano già avuto inizio nel mese di maggio 2019. L’interessato potrà comunque avvalersi del citato superbonus 110% (di cui all’art.119, Dl Rilancio), ma esclusivamente per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021; e pur sempre nel pieno rispetto di tutti i requisiti e degli adempimenti burocratici di cui alla normativa agevolativa e alla prassi in materia.
Anzi a questo fine, nel documento dell’8 febbraio, l’Agenzia osserva di avere già chiarito questo significativo dettaglio nella circolare n. 24/2020, in cui ha avuto modo di specificare che la maxi-detrazione in gioco è attribuita indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi di ristrutturazione. Per fare un esempio pratico, un intervento ammissibile intrapreso a luglio 2019, con pagamenti compiuti sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, permetterà di avvalersi del superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021. Ma, appunto, l’interessato ha diritto all’agevolazione.
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Concludendo, il privato che intende avvalersi del superbonus, deve ricordare che l’ultima parola sulla qualificazione quale “ristrutturazione edilizia” spetta pur sempre al Comune; oppure ad altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, alla data del rilascio del titolo amministrativo che dà l’ok ai lavori per cui il privato-contribuente vuole beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Tuttavia, vista la complessità e l’articolazione della normativa in tema di superbonus, in futuro non sono affatto esclusi ulteriori chiarimenti scritti da parte dell’Agenzia delle Entrate.