In fase di conversione in legge, il decreto Semplificazioni contiene ulteriori misure di snellimento della normativa di cui al superbonus 110%.
Già nella versione originaria del decreto ossia prima della conversione in legge, manca solo la discussione finale in Senato, il Governo aveva introdotto alcune disposizioni volte ad allentare la burocrazia che in qualche modo ha rallentato l’avvio di nuovi cantieri beneficiari del 110%.
Superbonus 110%, novità nel decreto Semplificazioni
Il D.L. 77/2021, decreto Semplificazioni, con l’art.33, ha apportato diverse novità al superbonus 110%, ex art.119 del D.L. 34/2020.
Gli interventi di modifica adottati dal Governo, possono essere così riassunti:
- riconoscimento del superbonus 110% per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti anche congiuntamente ad interventi antisismici e anche in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;
- ampliamento della platea dei beneficiari includendo anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi), prima erano ammesse per le sole unità abitative.
Gli interventi in CILA
Tale novità più importanti, inoltre, viene previsto che gli interventi ammessi al superbonus 110% costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali sono necessari i titoli abilitativi richieste della normativa ordinaria.
Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e’ attestato che la costruzione e’ stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo. Sempre ai fini soli fini del superbonus.
Per gli interventi ammessi al superbonus 110%, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformita’ dalla CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
Resta impregiudicata: ogni valutazione circa la legittimita’ dell’immobile oggetto di intervento; se dovuti, gli oneri di urbanizzazione, calcolati in base alla tipologia di intervento proposto.
Le novità in fase di conversione in legge del decreto Semplificazioni
In fase di conversione in legge del decreto Semplificazioni, il testo di legge è già stato approvato dalla Camera, ora la discussione passa al Senato, prosegue lo snellimento della normativa di cui al superbonus 110%.
Nello specifico gli ulteriori interventi riguardano:
- le violazioni meramente formali riscontrate negli interventi effettuati,
- la tempistica relativa all’acquisto di immobili sottoposti ad interventi rientranti nel Superbonus,
- l’applicazione del sisma bonus per le spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche,
- la disciplina della comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA.
Le violazioni formali e il superbonus 110%
Il comma 3 del sopra citato articolo 119 dipone che, ai fini dell’accesso al Superbonus, gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dalla disciplina delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.
Su tale disposizione, con l’art.33-bis del decreto semplificazioni, è stabilito che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza. Ciò, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice Civile (Distanze nelle costruzioni). Distanze minime da rispettare, di norma, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis del Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917) nonchè per quelli rientranti nella disciplina del Superbonus.
Sulle violazioni formali, queste, se non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali. Limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Ad ogni modo, se le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
Le agevolazioni 1° casa e il superbonus 110%
Ulteriori novità vengono introdotte sempre con il nuovo articolo 33-bis (la numerazione potrebbe variare nel testo finale).
Nello specifico, la lettera c) introduce due nuovi commi, commi 10-bis e 10-ter all’art.119 del D.L. 34/2020:
- il comma 10-bis dispone che nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus, ai fini delle agevolazioni 1° casa, il termine per stabilire la residenza è di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita (anziché 18);
- il comma 10-ter modifica invece il comma 1-septies dell’articolo 16, del decreto-legge n. 63 del 2013, in materia di acquisto di case antisisimiche (sisma bonus acquisti).
Per acquisto di case antisismiche si intende la cessione di unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3. Unità immobiliari oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione. Interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.
Il decreto Semplificazioni porta da 18 a 30 mesi dalla fine dei lavori, il termine entro il quale le imprese devono provvedere alla rivendita dell’immobile post lavori.
Il sima bonus acquisti spetta agli acquirenti dei suddetti immobili.
Modifiche alla presentazione della CILA
Il decreto interviene nuovamente in materia di CILA. A tal proposito in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera nella CILA è richiesta la sola
descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).