Il superbonus 110% per lavori di risparmio energetico e interventi antisismici sugli edifici residenziali è la novità fiscale più seguita del momento. Difatti, l’Agenzia delle entrate ha attivato una sezione ad hoc sul proprio sito istituzionale nella quale è possibile reperire FAQ, ovvero le domande frequenti aggiornate, una guida pratica nonchè tutti i chiarimenti rilasciati dalla stessa Agenzia in risposta a specifici interpelli presentati dai contribuenti.
Se hai intenzione di effettuare dei lavori ammissibili al super bonus, prima di optare per la detrazione, la cessione o lo sconto, ti suggeriamo di seguirci. Ecco in chiaro le cose più importanti da sapere sull’ecobonus al 110%.
Superbonus al 110%, interventi trainanti e trainati
Il Dl 34/2020, c.d. decreto Rilancio, all’articolo 119 introduce una detrazione fiscale del 110% per specifici interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico.
In particolare, è possibile scaricare al 110% le spese sostenute per gli:
- interventi di isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
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Accanto agli interventi appena individuati definiti “trainanti“, possono essere individuati altri interventi agevolabili.
Il riferimento è agli interventi cosiddetti trainati ossia:
- interventi di efficientamento energetico;
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Perché sono definiti trainati?
Sono così definiti in quanto per beneficare del 110% devono essere eseguiti insieme ad almeno uno di quelli principali definiti“trainanti”.
Ecobonus 110: come fare la cessione del credito d’imposta o ricevere lo sconto in fattura
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Dunque, se non voglio detrarre la spesa direttamente in dichiarazione dei Redditi (5 quote annuali di pari importo) posso richiedere al fornitore di applicarmi uno sconto in fattura anche per il totale della spesa da pagare. Ancora, è possibile trasformare la detrazione in credito d’imposta da cedere al fornitore, a privati ma anche a banche o intermediari finanziari.
Lo sconto può essere una pretesa, deve essere sempre il fornitore a dare il consenso.
Superbonus 110%, dall’Agenzia delle Entrate tutti i nuovi chiarimenti
L’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sul 110% con la circolare n°24/e 2020.
A tale documento di prassi hanno fatto seguito una serie di risposte a specifici interpelli presentati dai contribuenti.
In particolare, in risposta agli interpelli, l’Agenzia delle entrate ha chiarito i seguenti aspetti:
- l’acquisto di case antisismiche (risposta n° 325 del 9 settembre 2020);
- gli interventi effettuati sulle unità collabenti (risposta n° 326 del 9 settembre);
- immobili in comodato d’uso gratuito (risposta n° 327 del 9 settembre);
- interventi sulle villette a schiera (risposta n° 328 del 9 settembre);
- immobili in comproprietà (risposta n° 329)
Superbonus 110%, acquisto di case antisismiche
Il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche ossia:
- delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006)
- oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile.
Interventi di demolizione e ricostruzione effettuati da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare. Difatti, tali imprese entro 18 mesi dal termine dei lavori, devono provvedere alla successiva rivendita.
L’art.119 sopra citato richiama espressamente gli acquisti di case antisismiche.
Superbonus 110%, interventi sulle unità collabenti
Gli edifici oggetto degli interventi detraibili al 110% devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione:
- dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e
- dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.
Tale condizione deve essere rispettata anche per gli edifici collabenti,
categoria catastale F/2 (“unità collabenti “).
In pratica, per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che: l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
Superbonus 110%, case in comodato d’uso gratuito
Per accedere al 110% ma anche alla detrazioni ordinarie è necessario che l’immobile si detenuto in base ad un titolo idoneo; il riferimento è:
- alla proprietà;
- alla locazione o
- al comodato.
E’ inoltre necessario che il contratto a cui ricondurre il suddetto titolo sia registrato. La registrazione deve risultare al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente.
In caso di lavori effettuati dal comodatario o dal locatario, è necessario altresì il consenso all’effettuazione dei lavori da parte del proprietario dell’immobile.
Superbonus 110%, villette a schiera
Il super bonus al 110% spetta anche per le villette a schiera. Nel rispetto di precise condizioni.
A tal fine, va rilevata:
- la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale»
- e dell’«accesso autonomo dall’esterno».
Non rileva che l’edificio plurifamiliare di cui fanno parte le villette a schiera sia costituito o meno in condominio.
“Un’unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento, di proprietà esclusiva”
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Superbonus 110%, immobili in comproprietà
Il Superbonus, non si applica per i lavori realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
In tale situazione non è possibile beneficiare della detrazione del 110 per cento:
- né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti “comuni”
- né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio.