Per far fronte alle ripercussioni economiche dovute all’emergenza coronavirus nel Decreto Cura Italia sono previste alcune misure volte a fronteggiare la crisi. Una delle misure più importanti sarebbe dovuta essere la sospensione Rc Auto per il CoronaVirus.
Il precedente decreto era rivolta solo ed esclusivamente agli 11 comuni considerati zona rossa, ma visto che l’Italia intera nazione è considerata zona protetta, la sospensione dei premi assicurativi avrebbe dovuto riguardare tutto il territorio.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl 18/2020 Cura Italia qualcosa in realtà è cambiato, infatti non si tratta di una vera e propria sospensione, ma di un prolungamento della validità del certificato dopo la scadenza della stessa. Vediamo qui di seguito come funziona e chi sono i soggetti che possono usufruire di questo beneficio.
Come funziona il prolungamento Rc Auto Coronavirus
Secondo il decreto pubblicato in gazzetta il 17 marzo 2020, non vi è più quindi una sospensione dell’RCA, ma il prolungamento del periodo di validità del certificati dopo la loro scadenza; il periodo da legge fissato in 15 giorni, con il Decreto Cura Italia passa a 30 giorni.
Si potrà cioè circolare con l’assicurazione scaduta per 30 giorni anzichè 15, solo per le vetture (auto e moto) che hanno una rata in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020. Secondo alcune indagini effettuate, si contano più di 7-8 milioni di autovetture che possono usufruire del nuovo beneficio economico.
In questo periodo di 30 giorni l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, così come previsto all’articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
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Pagamento dell’assicurazione nei 30 giorni di prolungamento dell’RC Auto e moto
Come spiegano gli esperti di Facile.it in una guida, per chi si troverà a pagare l’assicurazione dopo la scadenza della sua polizza, ma entro 30 giorni previsti dal decreto, si apriranno due strade:
- rinnovare il contratto di assicurazione con la stessa compagnia: in questo caso, il pagamento della nuova annualità salderà il pregresso e la nuova polizza avrà come decorrenza la scadenza della polizza originaria
- sottoscrivere un nuovo contratto di assicurazione con una compagnia diversa: in questo caso la nuova polizza dovrebbe a questo punto decorrere dal momento del pagamento. Il cliente potrebbe effettivamente beneficiare di un periodo di assicurazione “esteso”, pur avendo pagato la stessa annualità.
Eventuali sinistri nel periodo compreso fra la scadenza della vecchia copertura e l’attivazione della nuova sarebbero a carico della prima compagnia. Sempre che accadano nei 30 giorni di prolungamento ovvero dalla scadenza della vecchia copertura.
Come sospendere momentaneamente l’assicurazione di auto e moto
Diversa invece è la classica sospensione dell’RCA per auto e moto. Visto il periodo di fermo generale si potrebbe pensare di sospendere l’assicurazione di auto e moto ferme in garage. La sospensione però deve essere prevista dal contratto di assicurazione, quindi non tutti possono accedere a questa opzione.
Per richiedere la sospensione momentanea della polizza assicurativa è necessario rispettare le seguenti condizioni:
- La situazione amministrativa e contabile deve essere regolare, ossia bisogna aver effettuato già il pagamento previsto dal contratto;
- La polizza deve avere una durata residua di almeno 30 giorni.
Effettuare la richiesta di sospensione dell’assicurazione auto e moto è davvero molto semplice. Infatti, basta inviare alla propria compagnia assicurativa i seguenti documenti:
- Lettera di richiesta di sospensione della polizza, modulo presente sul portale della propria compagnia;
- Copia del certificato di assicurazione e della carta verde.
La sospensione è concessa a discrezione delle singole compagnie assicurative e anche la loro durata che varia a seconda del contratto stipulato. A differenza dell’agevolazione precedente in cui è possibile circolare con la propria auto, utilizzando la sospensione momentanea della copertura assicurativa, non è possibile circolare.
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