Il protrarsi dell’emergenza economica-sanitaria da covid-19, ha portato il Governo ad adottare misure straordinarie per tenere conto delle carenza di liquidità che ha colpito imprese e famiglie. Tali misure hanno riguardato anche l’attività di riscossione dell’Agenzia delle entrate. Infatti, sono stati sospesi i pagamenti nonchè le notifiche di nuove di cartelle, avvisi di pagamento INPS e di accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
La sospensione ha riguardato anche gli altri atti della riscossione dunque i pignoramenti, le ipoteche nonché i fermi amministrativi. Il riferimento è alle procedure esecutive e cautelari a cui sono sottoposti i contribuenti che non hanno pagato nei termini le cartelle esattoriali. Tutta l’attività di riscossione è ripresa dal 1° gennaio 2021. Infatti, a partire da tale data, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha ripreso la notifica dei suoi atti.
Ciò lascerebbe intendere che la crisi economico sanitaria è passata. Non è così, infatti con il D.L. 3/2021, il Governo è intervenuto nuovamente prorogando la sospensione dell’attività di riscossione dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021. I pagamenti sospesi devono essere effettuati entro il 1 marzo 2021.Tuttavia già si parla di una nuova proroga che potrebbe arrivare con il quinto decreto Ristori.
In considerazione delle varie proroghe che si sono susseguite nei mesi precedenti, l’Agenzia delle entrate-riscossione ha pubblicato nuove F.A.Q. delle quali riporteremo le più importanti. Dopo aver effettuato una ricostruzione della sospensione ad oggi in essere.
Sospensione cartelle
A partire dal D.L. 18/2020, decreto Cura Italia, l’attività di riscossione da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione è stata oggetto di vari interventi di sospensione. L’intento era quello di tener conto delle difficoltà con cui trovavano a fronteggiarsi le famiglie e le imprese causa il protrarsi dell’emergenza economico-sanitaria da covid-19. Al Cura Italia hanno fatto seguito il D.L Rilancio(D.L. 34/2020), il D.L. Agosto(D.L. 104/2020), il D.L. Riscossione (D.L. 125/2020), nonchè il decreto Ristori.
Con il D.L. 137/2020, D.L Ristori, si è intervenuti sulla rateazione delle cartelle apportando delle novità pro contribuente. Novità, alcune delle quali con operatività limitata rispetto ad altre a carattere definitivo.
Ad esempio, tra le misure temporanee:
- entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione hanno potuto presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di rateazione;
- per le richieste di rateazione presentate entro il 31 dicembre 2021, è stata elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità di presentare l’ISEE.
Tra le misure permanenti, si segnala che per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. A condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Leggi anche: Cartelle esattoriali, avvisi e pagamenti: sospensione fino al 31 gennaio 2021
Sospensione cartelle fino al 31 gennaio 2021
Circa la sospensione dell’attività di riscossione, ad oggi, dopo l’intervento del D.L. 3/2021 vale quanto di seguito riportato.
Il decreto ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento. Naturalmente si parla di carichi affidati all’Agente della riscossione per il recupero. Di conseguenza, coordinando quanto appena detto, con i precedenti provvedimenti:
- sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021
- che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 28 febbraio 2021.
Attenzione: considerato che la scadenza cade di domenica è automaticamente prorogata al lunedì successivo. Dunque i versamenti dovranno essere effettuati entro il 1° marzo 2021.
La sospensione parte dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
La sospensione riguarda anche i pagamenti di piani di dilazione in essere, ex art.19 del DPR 633/1972. Attenzione, eventuali nuove richieste di rateazione saranno lavorate dagli uffici anche durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione.
Sospensione delle notifiche
Fino al 31 gennaio 2021 è sospesa anche l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi di addebito INPS e avvisi di accertamento affidati per il recupero all’Agenzia delle entrate-riscossione. Sono altresì sospesi gli altri atti della riscossione, ipoteche, pignoramenti e fermi amministrativi non ancora perfezionati.
Sui pignoramenti, sono sospese le trattenute sui pignoramenti effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, pensioni ecc. Di conseguenza, fino al 31 gennaio 2021, le somme oggetto di pignoramento non sono trattenute dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico ma sono appieno nella disponibilità del debitore, colui che non ha pagato la cartella.
Come precisato sul sito dell’Agente della riscossione,
cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° febbraio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Sospensione dell’attività di riscossione: ultime FAQ
Proprio sulla proroga della sospensione dell’attività di riscossione l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato nuove FAQ. In parte sono state riprese quelle precedenti apportando gli opportuni aggiornamenti. Riportiamo le principali.
Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l’8 marzo 2020. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?
I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 gennaio 2021. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2021.
I pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 28 febbraio 2021, vanno effettuati in unica soluzione?
Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate- Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.
Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?
Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. Queste rate devono essere versate comunque entro il 28 febbraio 2021.
Ho ricevuto alla fine del mese di febbraio 2020 un preavviso di fermo del mio veicolo (o un preavviso di ipoteca), che avrei dovuto pagare entro i successivi 30 giorni. Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare l’auto (o mi viene iscritta ipoteca sull’immobile)?
Dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest’ultima data, Agenzia delle entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione di fermi amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche).
Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una Pubblica Amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a 5 mila euro. La Pubblica Amministrazione farà le verifiche presso l’agente della riscossione e bloccherà il pagamento?
No. Nel periodo di sospensione dall’8 marzo 2020 (*) al 31 gennaio 2021 le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’agente della riscossione (articolo 48-bis del DPR n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le Amministrazioni Pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.