Nessuna sanzione sarà a carico del contribuente in caso di errore nella compensazione Iva da parte del consulente, se è l’unico responsabile della violazione tributaria. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 29849 del 18 novembre 2019.
I Giudici di legittimità si sono recentemente espressi su una vicenda che vedeva coinvolto un contribuente. A questi era stata notificato un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per il mancato pagamento di un tributo.
Gli Ermellini, nella fattispecie esaminata non riconoscevano nessuna sanzione fiscale o penale, in presenza di una condotta colpevole del professionista che aveva curato la pratica.
Vediamo quale sia il ragionamento della Corte che ha portato a tale decisione.
Sanzioni al contribuente per colpa del commercialista: il caso
Nella fattispecie esaminata i Giudici di legittimità erano stati chiamati a dirimere una questione concernente l’applicazione o meno, a carico del contribuente, delle sanzioni amministrative dovute in caso di violazioni tributarie.
Quest’ultimo riceveva un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per il recupero del credito Iva utilizzato indebitamente in compensazione dal contribuente. L’Amministrazione fiscale, inoltre, per la violazione imputabile al cittadino, prevedeva l’applicazione di interessi e sanzioni. Il contribuente, pur riconoscendo il mancato pagamento del tributo, chiedeva che interessi e sanzioni non venissero comminati, non essendo la responsabilità a lui addebitabile.
Il giudice di primo grado riconosceva la responsabilità del solo consulente delle cui prestazioni il contribuente si era avvalso, annullando le sanzioni amministrative a suo carico.
A differenza della Commissione tributaria provinciale che si era dunque espressa a favore del cittadino, la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ristabilendo le sanzioni originariamente applicate e affermando la responsabilità del contribuente per aver omesso di verificare l’effettiva esecuzione degli adempimenti fiscali da parte del consulente.
Avverso tale provvedimento il contribuente proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli articoli 5, comma 1 e 6, comma 3 del D.lgs. n. 472/1997. Gli Ermellini ribaltavano la decisione della Commissione tributaria regionale, sancendo l’annullamento delle sanzioni connesse al mancato pagamento del tributo.
La decisione della Corte di Cassazione
Con ordinanza n. 29849 del 18 novembre 2019 la Corte di Cassazione escludeva la sussistenza del comportamento colpevole del contribuente ed eliminava le sanzioni a suo carico.
Riprendendo un principio di diritto già affermato con ordinanza numero 28359/2018, affermava che la responsabilità per il mancato versamento del tributo si rinveniva unicamente in capo ad un soggetto terzo; cioè il professionista abilitato cui il cittadino aveva chiesto consulenza per la gestione della contabilità.
Quest’ultimo è il soggetto al quale normalmente si conferisce l’incarico della tenuta della contabilità, dell’effettuazione delle dichiarazioni fiscali e del pagamento dei tributi. Nel dare esecuzione agli adempimenti contabili e fiscali, il professionista aveva falsificato la documentazione consegnata al cliente, ovvero le ricevute di pagamento tramite F24, utilizzate per dimostrare il regolare adempimento degli obblighi fiscali.
Richiamandosi alle cause di non punibilità di cui all’articolo 6, comma 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, condizione per escludere la responsabilità del contribuente è che questi abbia adempiuto a taluni obblighi. Innanzitutto l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria del fatto che ha determinato il mancato pagamento del tributo. In secondo luogo, che il contribuente non abbia posto in essere una condotta colpevole, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del decreto del 1997, nemmeno sotto il profilo della “culpa in vigilando”.
In caso di violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, dolosa o colposa. Viene meno ogni sanzione se l’inadempimento medesimo è addebitabile in via esclusiva al soggetto terzo, quale è il professionista.
Le conclusioni
A fronte delle falsificazioni compiute dal professionista, la Cassazione riconosceva il comportamento manifestamente fraudolento del soggetto incaricato dal contribuente di dare esecuzione alle prestazioni contabili e fiscali.
Escludeva qualsiasi condotta colpevole del contribuente, anche sotto il profilo della “culpa in vigilando” e pertanto annullava qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria a suo carico.
I Giudici accolgono il ricorso, sostenendo le tesi del contribuente ritenuto non punibile.