Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, significative novità del nuovo Governo Draghi potrebbero riguardare anche i rimborsi cashback. Non è la prima volta che ce ne occupiamo: lo abbiamo fatto, ad esempio quando ci siamo soffermati sui ‘furbetti’ che per salire nella classifica del super bonus cashback, hanno escogitato un trucco ai limiti della frode.
Sembra che il sistema del bonus cashback di Stato non sarà abbandonato, ma sarà rivisto e riconsiderato il metodo di calcolo delle transazioni elettroniche, proprio per impedire comportamenti ai confini della legalità soprattutto rispetto alla classifica del Super Cashback. Vediamo allora che cosa a breve potrebbe cambiare sul tema bonus e rimborsi; vale a dire il beneficio fortemente voluto dal Governo Conte bis per favorire il ricorso ai pagamenti digitali e reprimere la sempre diffusa evasione fiscale. Facciamo dunque chiarezza, soffermandoci anche su come comportarsi in caso di mancato accredito dei rimborsi in oggetto.
Rimborsi cashback: cosa sono in breve
All’interno del Governo Draghi non sembra dunque esserci una ferma volontà di sospendere, rinviare o cancellare del tutto il piano Italia cashless, vero e proprio cavallo di battaglia del precedente Esecutivo. In effetti, i rimborsi cashback non trovano al momento contraria buona parte della rappresentanza in parlamento, M5s in primis. Ecco perchè si ragiona di una probabile conservazione del beneficio, pur con alcune correzioni ed aggiustamenti, apportati dal nuovo Esecutivo.
A questo punto, ricapitoliamo, in estrema sintesi, quelli che sono i tratti essenziali dei rimborsi cashback. In pratica, chi compie almeno 50 pagamenti in 6 mesi – presso negozi fisici – utilizzando moneta elettronica, vale a dire carte prepagate; app apposite; carte di credito; carte di debito, ottiene il diritto a incassare un rimborso – detto cashback – corrispondente al 10% di quanto speso in precedenza. Ma attenzione: c’è un tetto massimo pari a 150 euro.
Nell’ambito del programma rimborsi cashback, è presente anche una sorta di concorso per l’assegnazione di un superpremio corrispondente a 1.500 euro, riservato a tutti coloro che saranno compresi nella classifica finale dei primi 100mila per numero di transazioni digitali effettuate. Di questa ultima classifica e di come monitorare la propria posizione in essa, abbiamo parlato diffusamente qualche tempo fa.
Palazzo Chigi intende rivedere il metodo di calcolo delle transazioni
E’ stato proprio l’appena citato super bonus cashback a far parlare di sè e ad imporre al Governo un cambio di metodo di calcolo delle operazioni elettroniche effettuate, per essere inclusi nella classifica dei primi 100mila; e accaparrarsi così il consistente premio semestrale pari a 1.500 euro. L’obiettivo è dunque contrastare la prassi dei ‘furbetti’, correggendo il metodo di calcolo. Per questa via, si vuole impedire che, grazie alla suddivisione le operazioni di acquisto in tante micro-transazioni, si possa salire più rapidamente in classifica super bonus cashback. Detta classifica, infatti, tiene conto soltanto del numero di singole transazioni/acquisti effettuati.
I tecnici di PagoPa – ossia il sistema obbligatorio dei pagamenti a favore delle PA, di cui siamo già occupati – stanno proprio in questi giorni studiando varie ipotesi di un algoritmo che consenta di individuare comportamenti truffaldini, da parte di chi acquista. In verità, più semplici considerazioni di buon senso fanno ritenere opportuno che – al di là di complessi calcoli matematici – sia sufficiente introdurre una soglia minima per le transazioni elettroniche, da includere nella classifica Super bonus cashback.
La stessa Associazione che rappresenta le imprese italiane di vari settori, ossia Confesercenti, ha recentemente fatto notare che vi sono correzioni necessarie, anche in relazione alle commissioni bancarie sui pagamenti elettronici, le quali penalizzerebbero non poco le piccole imprese.
Conclusa intanto la prima fase di rimborsi cashback di Natale
Recentemente, la Consap – ossia la società che si occupa di gestire i rimborsi del programma cashback per conto del Mef – ha emesso un significativo comunicato stampa. In esso ha inteso precisare che in data 24 febbraio si è conclusa la prima fase di liquidazione dei rimborsi cashback. Ciò per quanto attiene al periodo 8-31 dicembre 2020 (il cosiddetto ’“Extra Cashback di Natale”, introdotto in via sperimentale).
La società citata ha specificato che gli ultimi movimenti sono stati contabilizzati entro il 26 febbraio e che gli accrediti si sono registrati nel pieno rispetto dei tempi bancari, ossia nell’osservanza delle scadenze di cui alla normativa, con i mandati di pagamento predisposti in data 24/02/2021 per i rimborsi inerenti il cd. “periodo sperimentale”.
Tuttavia, va rimarcato che non tutti questi movimenti sono andati a buon fine. Infatti, non sono mancati casi in cui i contribuenti hanno segnalato di non aver ricevuto l’accredito secondo le tempistiche previste.
Ecco perchè non tutti hanno incassato il bonus di Natale
Consap ha reso noto che soltanto lo 0,04% dei bonifici nei confronti dei beneficiari dei rimborsi cashback non è andato in porto, a causa di problemi legati all’inserimento di Iban errati, c/c bloccati o inesistenti.
Ma gli aventi diritto possono contare sulla possibilità di fare reclamo. Analogamente, possono farlo coloro che dovessero ritenere i rimborsi cashback ricevuti, al di sotto delle somme cui si avrebbe diritto.
Come accennato, ci riferiamo al bonus cashback relativo alle spese sostenute nel periodo natalizio. In relazione alla ristretta percentuale sopra citata, Consap Spa si è trovata dunque nella condizione di dover spiegare il motivo del mancato riconoscimento; da ricondursi ad errori compiuti o riscontrati nell’operazione di liquidazione.
Come comportarsi in caso di mancato accredito del rimborso?
A questo punto, vediamo di spiegare in sintesi quali passi compiere se ci si accorge di non aver ricevuto quanto spettante a titolo di rimborsi cashback. Ebbene, tutti i contribuenti che non hanno ottenuto l’accredito dei rimborsi per l’Extra cashback di Natale, possono agire in una delle due seguenti maniere:
- in ipotesi siano stati esclusi per errori legati alla compilazione dei dati o al blocco/inesistenza del c/c, non perdono il diritto ai rimborsi cashback. Anzi, avranno la possibilità di indicare un IBAN valido attraverso una funzione ad hoc nella nota app IO;
- altrimenti, in caso di mancato accredito, potranno fare reclamo, con una procedura specifica.
Non possiamo non rilevare altresì che Consap ha chiarito che finora i reclami ricevuti per mancato (o inesatto) accredito delle somme, legate al periodo 8-31 dicembre 2020, sono meno di 2900. Inoltre, entro 30 giorni dal giorno di presentazione del reclamo, Consap darà un riscontro.